(Accordo-art. X)
                             ARTICOLO X 
                      Agevolazioni finanziarie 
 
Sezione 14 
    Senza  essere  sottoposto  ad  alcun  controllo,  regolamento   o
moratoria finanziaria, l' Organizzazione,  nel  raggiungimento  degli
obiettivi istituzionali, puo' liberamente: 
      (a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta
per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne; 
      (b) detenere e gestire conti esteri e interni, fonti, fondi  di
dotazione, o altre disponibilita' finanziarie in qualsiasi valuta nel
territorio della Repubblica italiana o altrove; 
      (c) trasferire i suoi fondi,  titoli,  oro  e  valute  e  altri
valori nella o dalla Repubblica italiana, in o da ogni altro Paese  o
entro il territorio della Repubblica italiana e convertire  qualsiasi
valuta in suo possesso in altra valuta.