(Accordo-art. XI)
                             ARTICOLO XI 
                  Assicurazioni sociali e sanitarie 
 
Sezione 15 
    (a)  Il  personale  dell'Organizzazione  sara'  obbligatoriamente
assicurato  per  quanto  riguarda   l'assistenza   sanitaria   e   la
previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici  o  privati
dello Stato Italiano o di  altro  Stato,  i  cui  Regolamenti  devono
essere portati a  conoscenza  delle  competenti  Autorita'  italiane.
L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere  i  familiari  a
carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento. 
    (b)  I  contributi  previdenziali  e  sanitari   previsti   dalla
legislazione italiana non sono dovuti  sugli  emolumenti  corrisposti
dall'Organizzazione o per suo conto al suo personale. Tuttavia  detto
personale se di cittadinanza italiana, e'  tenuto  al  pagamento  del
contributo  di  assistenza  sanitaria  sui  redditi   soggetti   alla
dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi  dagli  emolumenti
corrisposti dall'Organizzazione o per suo conto. 
    (c) Le prestazioni sanitarie direttamente  erogate  dal  Servizio
Sanitario   Nazionale   sono   integralmente   rimborsate   dall'Ente
Assicurativo prescelto dall'IDLO o  dall'interessato  alla  struttura
che ha erogato la prestazione.