(Accordo-art. XIV)
                            ARTICOLO XIV 
               Esperti e funzionari di organizzazioni 
 
Sezione 20 
    Gli   esperti   che   non   facciano    parte    del    personale
dell'Organizzazione,  che  compiano  missioni  ufficiali  per   conto
dell'Organizzazione o  prestino  servizio  presso  organi  sussidiari
dell'Organizzazione e i funzionari di organizzazioni intergovernative
e   non-governative   in   visita    presso    la    sede    centrale
dell'Organizzazione per motivi ufficiali, godranno  dei  privilegi  e
delle immunita'  necessari  per  l'indipendente  esercizio  dei  loro
compiti.