(Accordo-art. XV)
                             ARTICOLO XV 
                    Personale dell'organizzazione 
 
Sezione 21 
    Il personale dell'Organizzazione  godra'  nel  territorio  e  nei
riguardi  della  Repubblica  italiana  dei   seguenti   privilegi   e
immunita': 
      (a)  immunita'  da  custodia  cautelare,  eccetto  in  caso  di
flagranza o di reato commesso nella Repubblica italiana che  comporti
secondo la legge  italiana  una  pena  detentiva  non  inferiore  nel
massimo a tre anni, nel qual caso le  competenti  Autorita'  italiane
notificheranno immediatamente tale custodia al direttore generale; 
      (b) immunita'  dal  sequestro  e  dall'ispezione  del  bagaglio
ufficiale; 
      (c) immunita'  dall'ispezione  del  bagaglio  personale  per  i
membri del personale indicati nella Sezione 22, fatta  eccezione  per
controlli per motivi di sicurezza; 
      (d) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole
dette o scritte e per tutti gli atti  compiuti  nell'esercizio  delle
loro funzioni ufficiali, essendo inteso che  questa  immunita'  sara'
mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte
del personale dell'Organizzazione; 
      (e) esenzione per i membri  del  personale  da  ogni  forma  di
imposta  diretta  su   salari,   emolumenti   e   indennita'   pagati
dall'Organizzazione o per conto di essa; 
      (f) esenzione, per i membri del personale che  non  abbiano  la
cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti,  da  ogni
forma di tassazione diretta sul reddito  derivante  da  fonti  al  di
fuori della Repubblica italiana; 
      (g) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i  familiari  a
carico, dalle restrizioni sull'immigrazione  e  dalle  formalita'  di
registrazione degli stranieri; 
      (h) per i membri del personale non aventi cittadinanza italiana
e che non  siano  residenti  permanenti,  liberta'  di  detenere  nel
territorio della Repubblica italiana o altrove, titoli esteri, valuta
straniera o  conti  in  qualsiasi  valuta  e  altri  beni  mobili  od
immobili. Tali membri del personale potranno  liberamente  portare  i
loro titoli esteri o la valuta  estera  fuori  del  territorio  della
Repubblica italiana o effettuare trasferimenti all'estero; 
      (i)  il  diritto  di  importare,  franco  dogana  e  di   altre
imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento
dell'assunzione iniziale del loro posto, i  loro  mobili  ed  effetti
personali  inclusa  una  automobile,  in  una   o   piu'   spedizioni
successive,  che  saranno  effettuate  entra  un  periodo  di   tempo
ragionevole ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data in cui essi sono
immessi nelle funzioni all'Organizzazione; 
      (j) i membri del personale  che  non  abbiano  la  cittadinanza
italiana  e  che  non  siano  residenti  permanenti  compresi   nella
categoria Professionale dell'Organizzazione, avranno diritto a: 
        (i)  acquistare,  franco  dogana  senza  altre   imposizioni,
proibizioni e restrizioni  sulle  importazioni  ovvero  in  esenzione
fiscale, un autoveicolo  nuovo  al  momento  della  loro  assunzione.
Questo diritto dovra' essere esercitato entro 18 mesi dalla  data  di
assunzione presso l'Organizzazione. L'autoveicolo non  potra'  essere
venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia; 
        (ii) esenzione dalla tassa di circolazione; 
        (iii) un contingente di benzina o di altri  carburanti  e  di
oli lubrificanti in quantita' e  ai  prezzi  in  uso  per  membri  di
missioni diplomatiche di rango equivalente. 
Sezione 22 
    (a) Oltre ai privilegi e alle immunita' specificate nella Sezione
precedente,  al  direttore  generale  o  all'alto   funzionario   che
sostituisca il direttore generale durante  la  sua  assenza,  saranno
accordati i privilegi, immunita' e  le  facilitazioni  concesse  agli
Ambasciatori  capi  di  missione,  sempre  che  non  siano  cittadini
italiani o residenti permanenti in Italia. 
    (b) In aggiunta ai privilegi ed immunita' indicati nel  paragrafo
(a) di cui sopra, al personale senior  dell'IDLO  con  livello  P5  o
superiore, al coniuge ed ai figli minori,  saranno  riconosciuti  gli
stessi privilegi, immunita' e facilitazioni, normalmente concessi dal
Governo ai membri del personale diplomatico di rango equiparato nella
Repubblica italiana,  sempre  che  non  siano  cittadini  italiani  o
residenti permanenti in Italia. 
Sezione 23 
    L'Organizzazione comunichera' al Governo ogni anno la  lista  del
suo personale nonche' le eventuali variazioni. 
Sezione 24 
    Il    Governo    rilascera'    ai    membri     del     personale
dell'Organizzazione, ai loro coniugi e  ai  familiari  a  carico  che
godano  di  privilegi,  immunita'  e  facilitazioni,  una  carta   di
identita' speciale che attesti la qualifica del titolare.