(Accordo-art. XVI)
                            ARTICOLO XVI 
Scopo dei privilegi e delle immunita' e cooperazione con le autorita'
                              italiane 
 
Sezione 25 
    (a) I privilegi e le immunita' previste negli Articoli da XIII  a
XV  sono  conferiti  nell'interesse  dell'Organizzazione  e   non   a
vantaggio personale degli interessati. Le Autorita' specificate  alla
lettera (b) seguente avranno il diritto  ed  il  dovere  di  togliere
l'immunita' in tutti i casi in cui  l'immunita'  impedisce  il  corso
della giustizia e sempre che possa  essere  tolta  senza  pregiudizio
degli interessi dell'Organizzazione. 
    (b) Le Autorita' cui si  riferisce  la  lettera  (a)  precedente,
sono: 
      (i) i Governi stessi in riferimento ai loro Rappresentanti; 
      (ii) il Presidente del Consiglio Consultivo in  riferimento  ai
Membri del Consiglio; 
      (iii) l'Assemblea in riferimento al  Presidente  del  Consiglio
Consultivo alle persone  menzionate  nell'Art.  XIV  e  al  direttore
generale; 
      (iv) il direttore generale in riferimento ad altri  membri  del
personale. 
    (c) L'Organizzazione ed il suo  personale  coopereranno  in  ogni
occasione con le Autorita'  italiane  competenti  per  facilitare  la
buona amministrazione della giustizia,  assicurare  l'osservanza  dei
regolamenti di  polizia  per  evitare  qualsiasi  abuso  relativo  ai
privilegi e alle immunita' concessi ai sensi del presente Accordo. 
    (d) Senza pregiudizio dei privilegi e delle  immunita'  conferiti
dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e
immunita' hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i  regolamenti  in
vigore sul territorio della Repubblica italiana. Tali  persone  hanno
inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni  di  questo
Stato. 
    (e) Nessuna  disposizione  del  presente  Accordo  pregiudica  il
diritto del Governo della Repubblica italiana di adottare misure  che
dovessero rendersi indispensabili per motivi di  sicurezza.  In  tali
casi il Governo dovra', ogni qualvolta cio' sia possibile,  informare
il direttore generale prima dell'adozione di dette misure.