(Accordo-art. XVII)
                            ARTICOLO XVII 
                    Soluzione delle controversie 
 
Sezione 26 
    Qualsiasi  controversia  tra  l'Organizzazione  ed   il   Governo
concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o
qualsivoglia questione riguardante la sede centrale  o  le  relazioni
tra l'Organizzazione ed il Governo saranno risolte mediante negoziato
tra le Parti.