(Accordo-art. III)
                            ARTICOLO III 
                 Inviolabilita' della sede centrale 
 
Sezione 3 
    (a) La sede centrale e' inviolabile. 
    (b) Nessun agente  o  funzionario  della  Repubblica  italiana  o
chiunque  eserciti  una  pubblica  funzione  sul   territorio   della
Repubblica   italiana   potra'   entrare    nella    sede    centrale
dell'Organizzazione per esercitarvi  le  proprie  funzioni  senza  il
consenso del direttore generale. 
    (c) In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro  evento
che esiga immediate misure di protezione per la  sicurezza  pubblica,
ovvero qualora sia necessario  perseguire  fatti  criminosi  compiuti
fuori dell'esercizio della attivita'  ufficiale  dell'Organizzazione,
il  consenso  del  direttore  generale  si   considerera'   presunto.
Qualunque individuo che entri nella sede centrale sulla  base  di  un
consenso presunto del direttore generale, e' obbligato, su  richiesta
del direttore generale, a lasciare immediatamente gli edifici. 
    (d) Il direttore  generale  impedira'  che  la  sede  divenga  un
rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto disposto  in
esecuzione  di  una  legge  della  Repubblica  italiana  o  che  sono
ricercati per essere estradati in un altro paese, o  che  tentino  di
sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.