(Accordo-art. V)
                             ARTICOLO V 
                Servizi pubblici della sede centrale 
 
Sezione 5 
    Per mettere in grado l'Organizzazione di svolgere agevolmente  le
proprie funzioni, il  Governo  adottera'  ogni  misura,  praticamente
attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi
pubblici necessari. In particolare, ove si  verifichi  l'interruzione
di detti servizi, l'Organizzazione ricevera'  lo  stesso  trattamento
delle maggiori amministrazioni statali.