(Accordo-art. VI)
                             ARTICOLO VI 
                   L'organizzazione ed i suoi beni 
 
Sezione 6 
    L'Organizzazione   godra'   dell'immunita'   giurisdizionale   di
qualsiasi genere, con riferimento a  qualsiasi  atto  sia  di  natura
pubblica che privata, tranne in  quei  casi  particolari  in  cui  il
direttore   generale   dell'Organizzazione   vi   abbia    rinunciato
espressamente. La rinuncia di tale immunita' dalla giurisdizione  non
potra' essere ritenuta quale rinuncia  all'immunita'  dall'esecuzione
delle sentenze, per la quale sara' necessaria una separata rinuncia. 
Sezione 7 
    I beni di proprieta' dell'Organizzazione ed i suoi  archivi  cosi
come definiti nelle lettere  (f)  e  (g)  della  Sezione  1,  ovunque
situati e da chiunque posseduti,  saranno  esenti  da  perquisizione,
sequestro o pignoramento,  requisizione,  confisca,  esproprio  e  da
qualsiasi  altra  forma  di  intervento  di  qualsivoglia  natura  od
origine. 
Sezione 8 
    Stanti   le   immunita'   previste   nelle   Sezioni   6   e   7,
l'Organizzazione  prevedra'  opportune  disposizioni  per   istituire
sistemi di soluzione di: 
    (i) controversie con il suo personale; 
    (ii) controversie di diritto privato  derivanti  da  contratti  o
altre transazioni in cui l'Organizzazione sia parte in causa, nonche'
controversie di carattere extra-contrattuale. 
Sezione 9 
    In esecuzione  della  Sezione  8,  l'Organizzazione  predisporra'
idonee procedure per la  soluzione  delle  controversie  con  il  suo
personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano  essi  persone
fisiche o giuridiche, l'Organizzazione  inserira'  clausole  relative
alla  soluzione  delle  controversie  mediante   arbitrato,   secondo
procedure  che  si  conformino  ai  criteri  giuridici   generalmente
accettati a tutela dell'imparzialita'  dell'organo  giudicante  e  di
altri aspetti, come la  salvaguardia  del  contraddittorio.  Inoltre,
l'Organizzazione dovra' avere una adeguata copertura  assicurativa  o
adottare altre misure analoghe al fine di consentirle di far fronte a
richieste di risarcimento di natura extra-contrattuale.