(Accordo-art. VII)
                            ARTICOLO VII 
                       Personalita' giuridica 
 
Sezione 10 
    Il Governo riconosce che l'Organizzazione e'  una  organizzazione
intergovernativa,  con  personalita'   giuridica   internazionale   e
capacita'  di  porre  in  essere   gli   atti   giuridici   necessari
all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e,  in  particolare,
di stipulare contratti, di acquistare beni immobili  e  mobili  e  di
disporne, e di stare  in  giudizio  nei  casi  in  cui  il  direttore
generale abbia rinunciato all'immunita' dalla giurisdizione.