ARTICOLO VII Personalita' giuridica Sezione 10 Il Governo riconosce che l'Organizzazione e' una organizzazione intergovernativa, con personalita' giuridica internazionale e capacita' di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di stipulare contratti, di acquistare beni immobili e mobili e di disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il direttore generale abbia rinunciato all'immunita' dalla giurisdizione.