(Accordo-art. IX)
                             ARTICOLO IX 
                       Esenzione dalle imposte 
 
Sezione 12 
    L'Organizzazione, le  sue  proprieta',  redditi  e  beni  di  cui
all'Art. I, Sezione 1, (f) del presente  accordo,  saranno  esentati,
nell'ambito  delle  sue  attivita'   istituzionali,   come   previste
dall'accordo  istitutivo  del  5  febbraio  1988   ratificato   dalla
Repubblica italiana il 28 maggio 1993, da ogni imposizione diretta  e
da diritti riscossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e  dai
Comuni. 
Sezione 13 
    (a) Per il raggiungimento dei propri  fini  istituzionali  e  per
quanto  riguarda  gli  acquisti,  i   servizi   e   le   transazioni,
l'Organizzazione godra', agli  effetti  delle  imposte  di  registro,
ipotecarie  e  catastali,  delle  stesse  esenzioni  e   agevolazioni
concesse alle  amministrazioni  statali  italiane,  ivi  comprendendo
l'imposta di bollo  sugli  atti,  contratti,  formalita',  operazioni
finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalita'. 
    (b) Per quanto concerne l'esenzione  dall'  «imposta  sul  valore
aggiunto (IVA)» l'Organizzazione godra' della  non  imponibilita'  al
tributo su acquisti rilevanti connessi  al  raggiungimento  dei  suoi
obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai  fini
del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di
merci o la prestazione di servizi per un valore superiore  al  limite
stabilito dalla normativa nazionale applicabile  alle  Organizzazioni
internazionali in Italia. 
    (c) L'Organizzazione sara' esente dalle imposte  di  consumo  sui
materiali per  la  costruzione  di  immobili  destinati  al  suo  uso
ufficiale. 
    (d) L'Organizzazione sara' anche  esentata  dal  pagamento  delle
accise  sull'energia   elettrica   e   sul   gas   naturale   nonche'
dell'addizionale regionale sul gas naturale consumato dall'IDLO,  con
esclusione degli impianti ad uso privato. 
    (e) L'Organizzazione sara' esentata da diritti doganali e da ogni
altra imposizione,  divieto  e  restrizione  su  merci  di  qualsiasi
natura,  importate  o  esportate  dall'Organizzazione  per  attivita'
istituzionali. Tuttavia l'Organizzazione  non  chiedera'  l'esenzione
dall'imposizione  fiscale  su  merci  importate  per  un  valore  non
superiore al limite stabilito dalla normativa  nazionale  applicabile
alle Organizzazioni internazionali in Italia. 
    (f) L'Organizzazione sara' esente da diritti doganali e  da  ogni
altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente
all'importazione  degli  autoveicoli  destinati  all'«uso  ufficiale»
dell'Organizzazione, e dei pezzi di  ricambio  dei  medesimi.  Per  i
detti autoveicoli, che  saranno  immatricolati  con  serie  speciali,
l'Organizzazione  beneficera'  altresi'  dell'esenzione  delle  tasse
automobilistiche. I carburanti ed i  lubrificanti  occorrenti  per  i
veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia  dei
diritti doganali ed esenzione dalle accise e dalle imposte di consumo
nei limiti di  contingenti  stabiliti  per  le  altre  Organizzazioni
internazionali gia' presenti in Italia. 
    (g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel  presente  articolo
non si applicheranno a tasse e dazi  corrispettivi  di  servizi  resi
all'Organizzazione.