ARTICOLO IX Esenzione dalle imposte Sezione 12 L'Organizzazione, le sue proprieta', redditi e beni di cui all'Art. I, Sezione 1, (f) del presente accordo, saranno esentati, nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, come previste dall'accordo istitutivo del 5 febbraio 1988 ratificato dalla Repubblica italiana il 28 maggio 1993, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. Sezione 13 (a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Organizzazione godra', agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalita', operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalita'. (b) Per quanto concerne l'esenzione dall' «imposta sul valore aggiunto (IVA)» l'Organizzazione godra' della non imponibilita' al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia. (c) L'Organizzazione sara' esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale. (d) L'Organizzazione sara' anche esentata dal pagamento delle accise sull'energia elettrica e sul gas naturale nonche' dell'addizionale regionale sul gas naturale consumato dall'IDLO, con esclusione degli impianti ad uso privato. (e) L'Organizzazione sara' esentata da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Organizzazione per attivita' istituzionali. Tuttavia l'Organizzazione non chiedera' l'esenzione dall'imposizione fiscale su merci importate per un valore non superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia. (f) L'Organizzazione sara' esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'«uso ufficiale» dell'Organizzazione, e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Organizzazione beneficera' altresi' dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali ed esenzione dalle accise e dalle imposte di consumo nei limiti di contingenti stabiliti per le altre Organizzazioni internazionali gia' presenti in Italia. (g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Organizzazione.