Art. 11 
 
            Modifiche all'articolo 577 del codice penale 
 
  1. All'articolo 577 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o  il  discendente»
sono  inserite  le  seguenti:  «anche  per  effetto  di  adozione  di
minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al  colpevole  da
relazione  affettiva  e  con  esso   stabilmente   convivente»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «o  contro   la   persona   stabilmente
convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»; 
    b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra  parte  dell'unione
civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la  persona  legata
al  colpevole  da  stabile  convivenza  o  relazione  affettiva,  ove
cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le  seguenti:
«l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro
primo del codice civile,»; 
    c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
    «Le circostanze attenuanti,  diverse  da  quelle  previste  dagli
articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con  le  circostanze
aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo  comma,  non
possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste». 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 577 del codice  penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo).  -
          Si applica la pena dell'ergastolo  se  il  fatto  preveduto
          dall'art. 575 e' commesso: 
              1. contro  l'ascendente  o  il  discendente  anche  per
          effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche
          legalmente  separato,  contro  l'altra  parte   dell'unione
          civile o contro la persona stabilmente  convivente  con  il
          colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; 
              2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro
          mezzo insidioso; 
              3. con premeditazione; 
              4. col concorso di taluna  delle  circostanze  indicate
          nei numeri 1 e 4 dell'art. 61. 
              La pena e' della reclusione da  ventiquattro  a  trenta
          anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato,
          l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,  la  persona
          legata al  colpevole  da  stabile  convivenza  o  relazione
          affettiva,  ove  cessate,  il  fratello   o   la   sorella,
          l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo  VIII
          del libro primo del codice civile,  il  padre  o  la  madre
          adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea
          retta. 
              Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle  previste
          dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti  con
          le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero  1,
          e al secondo comma, non possono essere ritenute  prevalenti
          rispetto a queste.».