Art. 15 
 
                    Direzione generale «Archivi» 
 
  1. La Direzione generale Archivi svolge le  funzioni  e  i  compiti
relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con
riferimento all'attivita' di tutela esercitata in materia di  archivi
dalle Soprintendenze archivistiche  e  bibliografiche,  dall'Archivio
centrale dello Stato, dall'Istituto centrale per gli  archivi,  dagli
Archivi di Stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello  non
generale, la Direzione  generale  esercita  i  poteri  di  direzione,
indirizzo, coordinamento, controllo, anche attraverso  l'adozione  di
provvedimenti di autotutela, e, in caso di necessita',  informato  il
Segretario generale, avocazione e sostituzione. 
  2. In particolare, la Direzione generale: 
  a) provvede alla razionalizzazione degli  immobili  e  degli  spazi
destinati agli archivi, al fine del miglioramento  dell'efficienza  e
del contenimento della spesa, stipulando a tal fine  convenzioni  con
l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali e promuovendo  la
costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attivita'
degli istituti  che  svolgono  funzioni  analoghe  nell'ambito  dello
stesso territorio; 
  b) propone, ai fini dell'istruttoria per il settore di  competenza,
gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e  nei
relativi piani di spesa, individuando le priorita' anche  sulla  base
delle indicazioni degli archivi di Stato e tenendo conto altresi' dei
dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti  dalla  Direzione
generale Bilancio; 
  c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del
Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela; 
  d)  autorizza  il  prestito  di  beni  archivistici  per  mostre  o
esposizioni  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  1,   del   Codice;
autorizza, altresi', l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o
esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo
66 del Codice, fatte salve, in ogni  caso,  le  prioritarie  esigenze
della tutela; 
  e) predispone linee guida  e  direttive  per  la  formazione  degli
archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli  23-ter  e  43,
comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,  con  le
amministrazioni competenti alla definizione delle regole  tecniche  e
dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione  di
documenti digitali della pubblica amministrazione; 
  f) elabora, sentita la Direzione  generale  Educazione  e  ricerca,
programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche; 
  g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e  restauro  dei
beni archivistici, elaborazione  scientifica  e  conservazione  della
memoria  digitale,  rapporti  con  gli  organismi  internazionali  di
settore e coordina  altresi'  le  relazioni  con  le  amministrazioni
archivistiche estere; 
  h) approva i piani di conservazione e scarto  degli  archivi  degli
uffici dell'amministrazione statale; 
  i) concede contributi per interventi su archivi vigilati; 
  l)  cura  le  intese  con  i  competenti   organi   del   Ministero
dell'interno  per  l'individuazione  dei   documenti   di   carattere
riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la  definizione
delle modalita' di consultazione dei medesimi; 
  m) propone al Ministro l'adozione o la modifica degli indirizzi  di
carattere generale a cui si  attengono  gli  uffici  di  esportazione
nella valutazione circa il rilascio o il  rifiuto  dell'attestato  di
libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4 del Codice; 
  n) esprime la volonta' del Ministero sulla proposta di pagamento di
imposte mediante cessione di beni archivistici; 
  o) irroga le sanzioni ripristinatorie  e  pecuniarie  previste  dal
Codice per la  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di  beni
archivistici; 
  p) adotta i provvedimenti in materia di  acquisizioni  coattive  di
beni   archivistici   a   titolo   di   prelazione,    di    acquisto
all'esportazione e di espropriazione  rispettivamente  previste  agli
articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice; 
  q) adotta i provvedimenti  in  materia  di  acquisti  a  trattativa
privata  di  beni  archivistici,  secondo   le   modalita'   di   cui
all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; 
  r)  adotta  i  provvedimenti  di  competenza   dell'amministrazione
centrale in materia di circolazione di beni  archivistici  in  ambito
internazionale, tra i quali quelli di cui agliarticoli 65,  comma  2,
lettera b), 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice; 
  s) decide, per i settori di competenza,  i  ricorsi  amministrativi
previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice; 
  t)  svolge  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  in  materia   di
valorizzazione dei beni  archivistici,  anche  con  riferimento  alla
scelta delle relative forme di gestione  e,  con  il  supporto  della
Direzione generale Contratti e concessioni, individua  gli  strumenti
giuridici adeguati ai singoli  progetti  di  valorizzazione  ed  alle
realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con  le
regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati; 
  u) cura la predisposizione,  anche  sulla  base  della  rilevazione
delle  migliori  pratiche,   di   modelli   generali   delle   intese
istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli
altri strumenti di programmazione negoziata di  cui  all'articolo  2,
comma 203, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive
modificazioni, nonche', con  il  supporto  della  Direzione  generale
Contratti e concessioni,  degli  accordi  di  valorizzazione  di  cui
all'articolo 112 del Codice; 
  v) stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e  comunque
sentiti gli stessi, gli accordi culturali  di  cui  all'articolo  67,
comma 1, lettera d), del Codice  finalizzati  alla  realizzazione  di
mostre o esposizioni di  beni  archivistici,  e  ne  cura  i  diritti
patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato; 
  z) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni
soggetto  giuridico,  operante  negli  ambiti  di  competenza   della
Direzione generale,  per  il  quale  l'ordinamento  attribuisca  tali
funzioni al Ministero. 
  3. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni di indirizzo  e
di vigilanza  sull'Archivio  centrale  dello  Stato  e  sull'Istituto
centrale per  gli  archivi.  Limitatamente  ai  profili  contabili  e
finanziari  ai  fini  dell'approvazione,  su  parere  conforme  della
Direzione  generale  Bilancio,  del  bilancio  di  previsione,  delle
relative proposte di variazione e del conto consuntivo, la  vigilanza
e' svolta d'intesa con la Direzione generale Bilancio.  La  Direzione
generale  assegna,  altresi',  d'intesa  con  la  Direzione  generale
Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane
e strumentali ai suddetti Istituti. 
  4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e
coordina  le  metodologie  archivistiche  relative  all'attivita'  di
ordinamento e  di  inventariazione,  esercita  il  coordinamento  dei
sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale,  studia  e
applica sistemi di conservazione permanente degli  archivi  digitali,
promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche  attraverso
iniziative di formazione e aggiornamento. A tal  fine,  la  Direzione
generale si raccorda con il  Segretariato  generale  e  la  Direzione
generale Organizzazione. 
  5.  La   Direzione   generale   Archivi   costituisce   centro   di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza. 
  6. La Direzione generale  Archivi  si  articola  in  cinque  uffici
dirigenziali di livello non generale  centrali,  compresi  l'Archivio
centrale dello Stato e l'Istituto centrale per gli  archivi,  nonche'
nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e  negli  Archivi
di  Stato  aventi  natura  di  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 15: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 21,  65,  66,  67,
          71, 76, 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O.: 
              «Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). -  1.
          Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: 
                a)  la  rimozione  o  la   demolizione,   anche   con
          successiva ricostituzione, dei beni culturali; (54) 
                b)  lo  spostamento,  anche  temporaneo,   dei   beni
          culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; 
                c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; 
                d) lo scarto dei documenti degli archivi  pubblici  e
          degli archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo  scarto  di
          materiale bibliografico delle  biblioteche  pubbliche,  con
          l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2,  lettera  c),  e
          delle biblioteche private per le quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13; 
                e) il trasferimento ad altre  persone  giuridiche  di
          complessi organici di documentazione di  archivi  pubblici,
          nonche' di archivi privati per i quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13. 
              2. Lo spostamento di  beni  culturali,  dipendente  dal
          mutamento  di  dimora  o  di   sede   del   detentore,   e'
          preventivamente denunciato al  soprintendente,  che,  entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento   della   denuncia,   puo'
          prescrivere  le  misure  necessarie  perche'  i  beni   non
          subiscano danno dal trasporto. 
              3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato  e
          degli  enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto   ad
          autorizzazione, ma comporta l'obbligo di  comunicazione  al
          Ministero per le finalita' di cui all'art. 18. 
              4.  Fuori  dei  casi  di  cui  ai   commi   precedenti,
          l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su  beni
          culturali   e'   subordinata    ad    autorizzazione    del
          soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
          medesimi e' comunicato al soprintendente per  le  finalita'
          di cui all'art. 20, comma 1. 
              5. L'autorizzazione e'  resa  su  progetto  o,  qualora
          sufficiente,  su   descrizione   tecnica   dell'intervento,
          presentati dal richiedente, e puo' contenere  prescrizioni.
          Se i lavori non iniziano entro  cinque  anni  dal  rilascio
          dell'autorizzazione,   il   soprintendente   puo'   dettare
          prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
          relazione al mutare delle tecniche di conservazione.». 
              «Art. 65 (Uscita definitiva). - 1. E' vietata  l'uscita
          definitiva  dal  territorio  della  Repubblica   dei   beni
          culturali mobili indicati nell'art. 10, commi 1, 2 e 3. 
              2. E' vietata altresi' l'uscita: 
                a)  delle  cose  mobili  appartenenti   ai   soggetti
          indicati all'art. 10, comma 1, che siano  opera  di  autore
          non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad  oltre
          settanta anni, fino a quando non sia  stata  effettuata  la
          verifica prevista dall'art. 12; 
                b) dei beni, a chiunque appartenenti,  che  rientrino
          nelle categorie indicate all'art. 10, comma  3,  e  che  il
          Ministero, sentito il competente organo  consultivo,  abbia
          preventivamente  individuato  e,  per   periodi   temporali
          definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il
          patrimonio  culturale  in  relazione  alle  caratteristiche
          oggettive, alla provenienza  o  all'appartenenza  dei  beni
          medesimi. 
              3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta
          ad autorizzazione, secondo  le  modalita'  stabilite  nella
          presente  sezione  e  nella  sezione  II  di  questo  Capo,
          l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica: 
                a)  delle  cose,   a   chiunque   appartenenti,   che
          presentino interesse culturale, siano opera di  autore  non
          piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre  settanta
          anni, il cui valore, fatta eccezione per  le  cose  di  cui
          all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad  euro
          13.500; 
                b)   degli   archivi   e   dei   singoli   documenti,
          appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; 
                c) delle  cose  rientranti  nelle  categorie  di  cui
          all'art. 11, comma 1, lettere f),  g)  ed  h),  a  chiunque
          appartengano. 
              4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita: 
                a) delle cose di cui all'art. 11,  comma  1,  lettera
          d); 
                b) delle cose  che  presentino  interesse  culturale,
          siano opera di autore non piu' vivente e la cui  esecuzione
          risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore
          ad  euro  13.500,  fatta  eccezione  per  le  cose  di  cui
          all'allegato A, lettera B, numero 1. 
              4-bis. Nei casi di cui al  comma  4,  l'interessato  ha
          l'onere   di   comprovare   al   competente   ufficio    di
          esportazione, mediante dichiarazione  ai  sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero
          rientrino nelle  ipotesi  per  le  quali  non  e'  prevista
          l'autorizzazione, secondo le procedure e con  le  modalita'
          stabilite con decreto ministeriale. Il  competente  ufficio
          di  esportazione,  qualora  reputi  che  le  cose   possano
          rientrare tra quelle di cui all'art. 10, comma  3,  lettera
          d-bis), avvia il procedimento di cui all'art.  14,  che  si
          conclude entro sessanta giorni dalla data di  presentazione
          della dichiarazione. ». 
              «Art. 66 (Uscita temporanea per manifestazioni).  -  1.
          Puo' essere autorizzata l'uscita temporanea dal  territorio
          della Repubblica delle cose e dei beni  culturali  indicati
          nell'art.  65,  commi  1,  2,  lettera   a),   e   3,   per
          manifestazioni,  mostre  o  esposizioni  d'arte   di   alto
          interesse  culturale,  sempre  che   ne   siano   garantite
          l'integrita' e la sicurezza. 
              2. Non possono comunque uscire: 
                a) i beni suscettibili di subire danni nel  trasporto
          o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; 
                b) i beni che costituiscono il  fondo  principale  di
          una  determinata  ed  organica   sezione   di   un   museo,
          pinacoteca,  galleria,  archivio  o  biblioteca  o  di  una
          collezione artistica o bibliografica. ». 
              «Art. 67 (Altri casi di uscita  temporanea).  -  1.  Le
          cose e i beni culturali indicati nell'art. 65, commi 1,  2,
          lettera a),  e  3  possono  essere  autorizzati  ad  uscire
          temporaneamente anche quando: 
                a)  costituiscano  mobilio  privato   dei   cittadini
          italiani  che  ricoprono,  presso   sedi   diplomatiche   o
          consolari,   istituzioni   comunitarie   o   organizzazioni
          internazionali, cariche  che  comportano  il  trasferimento
          all'estero degli interessati, per un periodo non  superiore
          alla durata del loro mandato; 
                b)    costituiscano    l'arredamento    delle    sedi
          diplomatiche e consolari all'estero; 
                c) debbano essere sottoposti ad analisi,  indagini  o
          interventi di  conservazione  da  eseguire  necessariamente
          all'estero; 
                d) la loro uscita  sia  richiesta  in  attuazione  di
          accordi culturali con  istituzioni  museali  straniere,  in
          regime di reciprocita' e  per  la  durata  stabilita  negli
          accordi medesimi, che non puo' essere superiore  a  quattro
          anni, rinnovabili una sola volta. 
              2.  Non  e'   soggetta   ad   autorizzazione   l'uscita
          temporanea dal territorio della  Repubblica  dei  mezzi  di
          trasporto  aventi  piu'  di  settantacinque  anni  per   la
          partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo  che
          sia  per  essi  intervenuta  la  dichiarazione   ai   sensi
          dell'art. 13. ». 
              «Art. 71 (Attestato di circolazione temporanea).  -  1.
          Chi intende far uscire in  via  temporanea  dal  territorio
          della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le  cose
          e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al
          competente    ufficio    di    esportazione,     indicando,
          contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale  e
          il responsabile della sua custodia all'estero, al  fine  di
          ottenere l'attestato di circolazione temporanea. 
              2. L'ufficio di esportazione, accertata  la  congruita'
          del  valore  indicato,  rilascia  o  nega,   con   motivato
          giudizio, l'attestato di circolazione temporanea,  dettando
          le  prescrizioni   necessarie   e   dandone   comunicazione
          all'interessato entro quaranta giorni  dalla  presentazione
          della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di  diniego
          di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo  nei
          modi previsti dall'art. 69. 
              3. Qualora per  l'uscita  temporanea  siano  presentate
          cose  che  rivestano  l'interesse  indicato  dall'art.  10,
          contestualmente alla pronuncia  positiva  o  negativa  sono
          comunicati  all'interessato,   ai   fini   dell'avvio   del
          procedimento  di  dichiarazione,  gli   elementi   indicati
          all'art. 14, comma 2, e l'oggetto e' sottoposto alle misure
          di cui all'art. 14, comma 4. 
              4. Nella valutazione circa il  rilascio  o  il  rifiuto
          dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono  ad
          indirizzi di carattere generale  stabiliti  dal  Ministero,
          sentito il competente organo  consultivo.  Per  i  casi  di
          uscita temporanea disciplinati dall'art. 66 e dall'art. 67,
          comma 1, lettere b) e c),  il  rilascio  dell'attestato  e'
          subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 48. 
              5. L'attestato indica anche il termine per  il  rientro
          delle cose o dei beni,  che  e'  prorogabile  su  richiesta
          dell'interessato, ma non puo' essere comunque  superiore  a
          diciotto mesi dalla loro uscita dal  territorio  nazionale,
          salvo quanto disposto dal comma 8. 
              6. Il rilascio  dell'attestato  e'  sempre  subordinato
          all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il
          valore  indicato  nella  domanda.  Per  le  mostre   e   le
          manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con  la
          partecipazione statale, da enti  pubblici,  dagli  istituti
          italiani   di   cultura   all'estero   o    da    organismi
          sovranazionali,  l'assicurazione  puo'  essere   sostituita
          dall'assunzione dei relativi rischi da parte  dello  Stato,
          ai sensi dell'art. 48, comma 5. 
              7. Per i beni culturali di cui all'art.  65,  comma  1,
          nonche' per le cose o i beni di cui al  comma  3,  l'uscita
          temporanea e' garantita mediante cauzione, costituita anche
          da polizza fideiussoria, emessa da un istituto  bancario  o
          da una societa' di assicurazione, per un importo  superiore
          del dieci per cento al valore del bene o della  cosa,  come
          accertato in sede di rilascio dell'attestato.  La  cauzione
          e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti  ammessi
          alla temporanea esportazione non rientrino  nel  territorio
          nazionale  nel  termine  stabilito.  La  cauzione  non   e'
          richiesta  per  i  beni  appartenenti  allo  Stato  e  alle
          amministrazioni  pubbliche.  Il  Ministero  puo'  esonerare
          dall'obbligo  della  cauzione  istituzioni  di  particolare
          importanza culturale. 
              8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si  applicano
          ai casi di uscita temporanea previsti dall'art.  67,  comma
          1. ». 
              «Art. 76 (Assistenza e collaborazione  a  favore  degli
          Stati  membri  dell'Unione  europea).  -   1.   L'autorita'
          centrale prevista dall'art. 4 della direttiva  UE  e',  per
          l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari  compiti
          indicati  nella  direttiva,  dei  suoi  organi  centrali  e
          periferici,  nonche'   della   cooperazione   degli   altri
          Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni  e
          degli altri enti pubblici territoriali. 
              2. Per il  ritrovamento  e  la  restituzione  dei  beni
          culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato  membro
          dell'Unione europea, il Ministero: 
                a) assicura la propria collaborazione alle  autorita'
          competenti degli altri Stati membri; 
                b) fa  eseguire  sul  territorio  nazionale  ricerche
          volte alla localizzazione del bene e  alla  identificazione
          di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche  sono
          disposte su domanda dello Stato richiedente,  corredata  di
          ogni notizia e documento utili per agevolare  le  indagini,
          con particolare riguardo alla localizzazione del bene; 
                c)  notifica  agli  Stati   membri   interessati   il
          ritrovamento nel territorio nazionale di  un  bene  la  cui
          illecita uscita da uno Stato membro  possa  presumersi  per
          indizi precisi e concordanti; 
                d)  agevola  le  operazioni  che  lo   Stato   membro
          interessato  esegue  per  verificare,  in  ordine  al  bene
          oggetto  della  notifica  di  cui  alla  lettera   c),   la
          sussistenza dei presupposti  e  delle  condizioni  indicati
          all'art. 75, purche'  tali  operazioni  vengano  effettuate
          entro sei mesi dalla notifica stessa. Qualora  la  verifica
          non sia eseguita entro  il  prescritto  termine,  non  sono
          applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); 
                e) dispone, ove necessario, la rimozione del  bene  e
          la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonche'
          ogni   altra   misura   necessaria   per   assicurarne   la
          conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di
          restituzione; 
                f) favorisce  l'amichevole  composizione,  tra  Stato
          richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del
          bene, di ogni controversia concernente la  restituzione.  A
          tal fine, tenuto conto della qualita' dei soggetti e  della
          natura del bene, il  Ministero  puo'  proporre  allo  Stato
          richiedente  e  ai  soggetti  possessori  o  detentori   la
          definizione  della  controversia  mediante  arbitrato,   da
          svolgersi secondo la legislazione italiana, e  raccogliere,
          per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti. 
              2-bis. L'autorita' centrale, al  fine  di  cooperare  e
          consultarsi con gli altri Stati  membri  e  per  diffondere
          tutte le pertinenti informazioni correlate a casi  relative
          ai  beni  culturali  rubati  o  usciti  illecitamente   dal
          territorio  nazionale,  utilizza  un  modulo  del   sistema
          d'informazione  del  mercato  interno,  di  seguito  «IMI»,
          stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente
          adattato per i beni culturali. ». 
              «Art.  112  (Valorizzazione  dei  beni   culturali   di
          appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato,  le  regioni  e  gli
          altri   enti   pubblici    territoriali    assicurano    la
          valorizzazione dei  beni  presenti  negli  istituti  e  nei
          luoghi indicati all'art. 101,  nel  rispetto  dei  principi
          fondamentali fissati dal presente codice. 
              2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,  la
          legislazione  regionale  disciplina  le   funzioni   e   le
          attivita'  di  valorizzazione  dei  beni   presenti   negli
          istituti e nei luoghi della cultura non  appartenenti  allo
          Stato  o  dei  quali   lo   Stato   abbia   trasferito   la
          disponibilita' sulla base della normativa vigente. 
              3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al  di
          fuori degli istituti e dei luoghi di cui  all'art.  101  e'
          assicurata, secondo le disposizioni  del  presente  Titolo,
          compatibilmente   con   lo    svolgimento    degli    scopi
          istituzionali cui detti beni sono destinati. 
              4. Lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali stipulano accordi per  definire  strategie  ed
          obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
          conseguenti piani strategici  di  sviluppo  culturale  e  i
          programmi, relativamente ai beni  culturali  di  pertinenza
          pubblica. Gli  accordi  possono  essere  conclusi  su  base
          regionale   o   subregionale,   in   rapporto   ad   ambiti
          territoriali    definiti,     e     promuovono     altresi'
          l'integrazione, nel processo di valorizzazione  concordato,
          delle infrastrutture e dei  settori  produttivi  collegati.
          Gli accordi  medesimi  possono  riguardare  anche  beni  di
          proprieta' privata, previo consenso degli  interessati.  Lo
          Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
          opera   direttamente   ovvero   d'intesa   con   le   altre
          amministrazioni statali eventualmente competenti. 
              5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
          amministrazioni  statali   eventualmente   competenti,   le
          regioni e gli  altri  enti  pubblici  territoriali  possono
          costituire,  nel  rispetto  delle   vigenti   disposizioni,
          appositi soggetti giuridici cui affidare  l'elaborazione  e
          lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. 
              6. In assenza degli accordi di cui al comma 4,  ciascun
          soggetto pubblico e' tenuto a garantire  la  valorizzazione
          dei beni di cui ha comunque la disponibilita'. 
              7. Con decreto del Ministro sono definiti  modalita'  e
          criteri  in  base  ai  quali  il  Ministero  costituisce  i
          soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. 
              8. Ai soggetti di cui al comma  5  possono  partecipare
          privati  proprietari  di  beni  culturali  suscettibili  di
          essere   oggetto   di   valorizzazione,   nonche'   persone
          giuridiche private senza fine di lucro,  anche  quando  non
          dispongano  di  beni  culturali  che  siano  oggetto  della
          valorizzazione,  a  condizione  che  l'intervento  in  tale
          settore di attivita' sia per esse previsto  dalla  legge  o
          dallo statuto. 
              9. Anche indipendentemente  dagli  accordi  di  cui  al
          comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
          il tramite del  Ministero  e  delle  altre  amministrazioni
          statali eventualmente competenti,  le  regioni,  gli  altri
          enti pubblici territoriali e  i  privati  interessati,  per
          regolare  servizi   strumentali   comuni   destinati   alla
          fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con  gli
          accordi  medesimi  possono  essere  anche  istituite  forme
          consortili non imprenditoriali per la  gestione  di  uffici
          comuni. Per le stesse finalita' di cui  al  primo  periodo,
          ulteriori accordi possono essere stipulati  dal  Ministero,
          dalle regioni, dagli altri enti pubblici  territoriali,  da
          ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
          sensi del comma 5,  con  le  associazioni  culturali  o  di
          volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
          statuto  finalita'  di  promozione   e   diffusione   della
          conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del  presente
          comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.». 
              - Per gli articoli 16, 48, 60, 68, 82, 95, 98, 128  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  si  vedano  le
          note all'art. 14. 
              - Si riporta il testo degli articoli 23-ter, 43,  comma
          4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
              «Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici).  -
          1. Gli atti formati  dalle  pubbliche  amministrazioni  con
          strumenti  informatici,  nonche'  i  dati  e  i   documenti
          informatici   detenuti    dalle    stesse,    costituiscono
          informazione primaria ed  originale  da  cui  e'  possibile
          effettuare,  su  diversi  o  identici  tipi  di   supporto,
          duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 
              1-bis. La copia su supporto  informatico  di  documenti
          formati  dalle  pubbliche  amministrazioni  in  origine  su
          supporto  analogico  e'  prodotta   mediante   processi   e
          strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
          contenuto identico a quello del documento analogico da  cui
          e' tratto, previo  raffronto  dei  documenti  o  attraverso
          certificazione di processo nei casi in cui  siano  adottate
          tecniche  in  grado  di  garantire  la  corrispondenza  del
          contenuto dell'originale e della copia. 
              2. 
              3.  Le  copie  su  supporto  informatico  di  documenti
          formati  dalla  pubblica  amministrazione  in  origine   su
          supporto  analogico  ovvero  da  essa  detenuti,  hanno  il
          medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge,  degli
          originali da  cui  sono  tratte,  se  la  loro  conformita'
          all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato
          nell'ambito dell'ordinamento  proprio  dell'amministrazione
          di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o
          di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle
          Linee  guida;  in  tale  caso  l'obbligo  di  conservazione
          dell'originale  del  documento  e'   soddisfatto   con   la
          conservazione della copia su supporto informatico. 
              4.  In  materia  di  formazione  e   conservazione   di
          documenti informatici delle pubbliche  amministrazioni,  le
          Linee guida sono definite anche sentito  il  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
              5. 
              5-bis. I documenti di cui al presente  articolo  devono
          essere  fruibili  indipendentemente  dalla  condizione   di
          disabilita'   personale,   applicando    i    criteri    di
          accessibilita'  definiti  dai  requisiti  tecnici  di   cui
          all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 
              6. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo  si
          applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis. ». 
              «Art. 43 (Conservazione ed esibizione dei documenti). -
          (Omissis). 
              4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
          per i beni e le attivita'  culturali  sugli  archivi  delle
          pubbliche   amministrazioni   e   sugli   archivi   privati
          dichiarati di notevole interesse  storico  ai  sensi  delle
          disposizioni del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42.». 
              - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio  1913,  n.
          363, si vedano le note all'art. 14. 
              - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, si vedano le note all'art. 4. 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 12.