Art. 29 
 
          Istituti centrali e dotati di autonomia speciale 
 
  1. Sono istituti centrali: 
  a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; 
  b) l'Istituto centrale per  il  catalogo  unico  delle  biblioteche
italiane e per le informazioni bibliografiche; 
  c) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; 
  d) l'Istituto centrale per l'archeologia; 
  e) l'Istituto centrale per  il  restauro  e  la  conservazione  del
patrimonio archivistico e librario; 
  f) l'Istituto centrale per gli archivi; 
  g) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. 
  2. Sono istituti dotati di autonomia speciale: 
  a)   quale   ufficio   di   livello   dirigenziale   generale:   la
Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; 
  b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 
  1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; 
  2) la Biblioteca nazionale centrale di Roma; 
  3) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze; 
  4) l'Archivio centrale dello Stato; 
  5) il Centro per il libro e la lettura; 
  6) l'Istituto centrale per la grafica; 
  7) l'Opificio delle pietre dure. 
  3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e
musei di rilevante interesse nazionale: 
    a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
  1) la Galleria Borghese; 
  2) le Gallerie degli Uffizi; 
  3) la Galleria nazionale d'Arte moderna e contemporanea; 
  4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 
  5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte; 
  6) il Museo nazionale Romano; 
  7) il Parco archeologico del Colosseo; 
  8) il Parco archeologico di Pompei; 
  9) la Pinacoteca di Brera; 
  10) la Reggia di Caserta; 
    b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 
  1) il Complesso monumentale della Pilotta; 
  2) i Musei nazionali delle Marche; 
  3) i Musei nazionali dell'Umbria; 
  4) le Gallerie Estensi; 
  5) le Gallerie nazionali d'arte antica; 
  6) i Musei reali; 
  7) il Museo delle Civilta'; 
  8) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare; 
  9) il Museo archeologico nazionale di Napoli; 
  10) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria; 
  11) il Museo archeologico nazionale di Taranto; 
  12) i Musei del Bargello; 
  13) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
  14) il Parco archeologico di Ercolano; 
  15) il Parco archeologico di Ostia antica; 
  16) il Parco archeologico di Paestum; 
  17) il Palazzo Ducale di Mantova; 
  18) il Palazzo Reale di Genova; 
  19) Villa Adriana e Villa d'Este. 
  4. Con decreti ministeriali di natura non  regolamentare,  adottati
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e  dell'articolo  4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza  della  spesa,
possono essere individuati eventuali altri organismi  istituiti  come
autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma  2,  del  decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, nonche' possono essere assegnati agli istituti o
ai musei di cui al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura.
Con i medesimi decreti di  cui  al  precedente  periodo  uno  o  piu'
istituti o musei di cui  al  comma  3,  lettera  b),  possono  essere
assegnati agli Istituti di cui al comma 2, lettera a), o al comma  3,
lettera a), operanti nel territorio della stessa regione.  I  decreti
di cui  ai  precedenti  periodi  possono  altresi'  ridenominare  gli
istituti o musei da essi regolati. 
  5. L'organizzazione e il funzionamento degli  Istituti  centrali  e
degli Istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusa la dotazione
organica, sono definiti con uno o piu' decreti ministeriali di natura
non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. 
  6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 1 e al
comma 2,  lettera  b),  del  presente  articolo  sono  conferiti  dai
titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui  gli
stessi  istituti  dipendono.  Gli  incarichi   di   direzione   della
Soprintendenza speciale di  cui  al  comma  2,  lettera  a)  e  degli
istituti e musei di cui al comma 3, lettera  a),  sono  conferiti  ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del  decreto  legislativo  31  marzo
2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti  e  musei  di
cui al comma 3, lettera b), sono  conferiti  dal  Direttore  generale
Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo  31
marzo 2001, n. 165. In ogni caso gli  incarichi  di  direzione  degli
istituti e musei di cui al comma 3 possono essere conferiti,  secondo
le  modalita'   previste   dall'articolo   14,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 
 
          Note all'art. 29: 
 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 12. 
              - Si riporta il testo dell'art. 14, commi  2  e  2-bis,
          del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31  maggio  2014,  n.   125   e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,
          n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014,
          n. 17: 
              «Art. 14 (Misure urgenti per  la  riorganizzazione  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo e per il rilancio dei musei). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  i  poli
          museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e  gli
          uffici  competenti  su  complessi  di  beni   distinti   da
          eccezionale  valore  archeologico,  storico,  artistico   o
          architettonico,    possono    essere     trasformati     in
          soprintendenze    dotate    di    autonomia    scientifica,
          finanziaria,  contabile  e  organizzativa,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
          dotazioni   organiche   definite    in    attuazione    del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun
          provvedimento e' allegato l'elenco dei poli museali e delle
          soprintendenze gia' dotate di autonomia. Nelle strutture di
          cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  vi  e'   un
          amministratore   unico,   in   luogo   del   consiglio   di
          amministrazione,  da  affiancare  al  soprintendente,   con
          specifiche  competenze  gestionali  e   amministrative   in
          materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I  poli
          museali e gli istituti e i luoghi della cultura di  cui  al
          primo periodo svolgono,  di  regola,  in  forma  diretta  i
          servizi di assistenza culturale e  di  ospitalita'  per  il
          pubblico di cui all'art. 117, comma 2, lettere a) e g), del
          Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              2-bis. Al  fine  di  adeguare  l'Italia  agli  standard
          internazionali in materia  di  musei  e  di  migliorare  la
          promozione dello sviluppo della  cultura,  anche  sotto  il
          profilo dell'innovazione tecnologica  e  digitale,  con  il
          regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e  nel  rispetto
          delle  dotazioni  organiche  definite  in  attuazione   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  i  poli
          museali e gli istituti della cultura statali  di  rilevante
          interesse nazionale che  costituiscono  uffici  di  livello
          dirigenziale.   I   relativi   incarichi   possono   essere
          conferiti, con procedure di  selezione  pubblica,  per  una
          durata da tre a cinque anni, a  persone  di  particolare  e
          comprovata  qualificazione  professionale  in  materia   di
          tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di
          una  documentata  esperienza  di  elevato   livello   nella
          gestione di istituti  e  luoghi  della  cultura,  anche  in
          deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni,  e  comunque  nei  limiti  delle   dotazioni
          finanziarie destinate a legislazione vigente  al  personale
          dirigenziale del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo.». 
              - Per l'art. 19, commi 4 e 5, del  decreto  legislativo
          31 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 4.