Art. 33 
 
                       Uffici di esportazione 
 
  1. Gli Uffici di esportazione, uffici di livello  dirigenziale  non
generale, sono articolazioni  periferiche  della  Direzione  generale
Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio;  con  riferimento  ai   beni
archivistici  dipendono  funzionalmente  dalla   Direzione   generale
Archivi e, con riferimento ai beni librari, dalla Direzione  generale
Biblioteche e istituti culturali. Provvedono in materia di uscita dal
territorio nazionale, di  ingresso  nel  territorio  nazionale  e  di
esportazione  dal  territorio  dell'Unione  europea  delle  cose  che
presentino interesse culturale e dei beni culturali,  ivi  inclusi  i
beni  archivistici  e  librari,  i  cui  proprietari  risiedono   nel
territorio di competenza dell'Ufficio. Propongono l'acquisto coattivo
delle cose di interesse culturale  presentate  per  l'esportazione  e
vigilano per impedirne l'esportazione clandestina. 
  2. Gli Uffici di esportazione operano in raccordo  con  il  Comando
Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. 
  3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono  adottati  dal  Direttore
dell'Ufficio di esportazione territorialmente competente, sulla  base
del parere tecnico reso da un'apposita Commissione costituita da  tre
funzionari   del   Ministero,   secondo   criteri    di    competenza
tecnico-scientifica e assicurando un'adeguata  rotazione.  Quando  il
provvedimento adottato si discosta dal parere reso dalla Commissione,
si applica l'articolo 6, comma 1, lettera e), della  legge  7  agosto
1990, n. 241. 
  4. La Commissione di cui al comma 3  si  pronuncia  a  maggioranza;
nelle  relative  valutazioni  circa  il   rilascio   o   il   rifiuto
dell'attestato di libera circolazione, ciascun componente  e'  tenuto
ad attenersi agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo
68, comma 4, del Codice. 
  5.  L'incarico  di  direttore  dell'Ufficio  di   esportazione   e'
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  6.  Gli  Uffici  di  esportazione  sono  individuati  con   decreto
ministeriale  di  natura  non   regolamentare   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi  4
e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  che  puo'
prevederne l'articolazione in sedi distaccate. 
 
          Note all'art. 33: 
 
              - Per l'art. 6, comma  1,  lettera  e)  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 32. 
              - Per l'art. 68  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14. 
              - Per l'art. 19, comma 5, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. si vedano le note all'art. 4. 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 12.