Art. 41 
 
              Norme transitorie e finali e abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.  171  e'
abrogato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3. 
  2. Fino alla conclusione  delle  procedure  di  conferimento  degli
incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui agli articoli 31 e
34, sono fatte salve le strutture organizzative, rispettivamente,  di
cui agli articoli 32 e 34 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 29  agosto  2014,  n.  171,  e  continua  ad  applicarsi
l'articolo 32, comma 4, del medesimo decreto. 
  3. Fino  alla  conclusione  delle  procedure  di  conferimento  del
relativo  incarico  dirigenziale,  le  funzioni  e  i  compiti  della
Direzione  generale  Contratti  e  concessioni  sono   svolte   dalla
Direzione generale Bilancio, quelle degli Uffici di esportazione sono
svolte dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio. 
  4. Fino all'adozione del decreto ministeriale non regolamentare  di
cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), gli  uffici  periferici  di
cui all'articolo 30 possono provvedere all'acquisto di beni e servizi
in economia e svolgere funzioni di  stazione  appaltante  fino  a  un
importo di 100.000 euro. 
  5. Al fine di assicurare l'immediata operativita'  delle  strutture
centrali e periferiche del Ministero, in sede di  prima  applicazione
la  Direzione  generale  Organizzazione  e  la   Direzione   generale
Bilancio, ognuna per quanto di competenza, provvedono  alla  verifica
della congruita' delle risorse umane  e  strumentali  assegnate  alle
medesime  strutture,  ivi  incluse  le  eventuali  sedi   e   sezioni
distaccate, e adottano, sentiti il Segretario generale e i  Direttori
generali competenti, tutti gli atti necessari  a  garantire  il  buon
andamento dell'amministrazione centrale e periferica  del  Ministero,
ivi inclusa  l'assegnazione  di  unita'  di  personale,  in  modo  da
garantire la piu' razionale ed efficiente distribuzione delle risorse
umane. 
  6. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 19 giugno 2019 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
           Il Ministro per i beni e le attivita' culturali 
                              Bonisoli 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                              Bongiorno 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                                Tria 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2851 
 
          Note all'art. 41: 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  32  e  34  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 29  agosto  2014,  n.
          171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre  2014,
          n. 274, abrogato, fatte salve talune clausole, dal presente
          decreto: 
              «Art. 32 (Segretariati regionali del Ministero dei beni
          e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo).  -  1.  I
          Segretariati regionali dei beni e delle attivita' culturali
          e del turismo, uffici di livello dirigenziale non generale,
          assicurano, nel rispetto della specificita'  tecnica  degli
          istituti e nel quadro delle  linee  di  indirizzo  inerenti
          alla tutela emanate  per  i  settori  di  competenza  dalle
          Direzioni    generali    centrali,     il     coordinamento
          dell'attivita' delle strutture  periferiche  del  Ministero
          presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali
          curano  i  rapporti  del  Ministero   e   delle   strutture
          periferiche con le Regioni, gli  enti  locali  e  le  altre
          istituzioni presenti nella regione. Essi altresi' stipulano
          accordi ai sensi dell'articolo  15  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni, per  disciplinare
          lo svolgimento in collaborazione di attivita' di  interesse
          comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono
          competenze proprie delle autonomie territoriali. 
              2. Il segretario regionale, in particolare: 
                a) convoca e presiede la Commissione regionale per il
          patrimonio culturale di cui all'art. 39; ai sensi dell'art.
          12, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,
          n. 106, convoca la stessa, d'ufficio  o  su  richiesta  del
          Segretario  Generale  o  del  Direttore  generale  centrale
          competente o su segnalazione  delle  altre  amministrazioni
          statali, regionali e locali coinvolte, per  il  riesame  di
          pareri,  nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso  comunque
          denominati   rilasciati   dagli   organi   periferici   del
          Ministero; 
                b) riferisce trimestralmente al segretario generale e
          ai  direttori  generali  centrali  di  settore  in   merito
          all'andamento delle attivita' degli uffici  periferici  del
          Ministero operanti nel territorio della Regione, sulla base
          dei dati forniti dagli uffici medesimi; 
                c) dispone il concorso del Ministero, sulla  base  di
          criteri  definiti  dalle  direzioni  generali  centrali  di
          settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori
          o detentori di beni culturali per  interventi  conservativi
          nei casi previsti dagli articoli 34  e  35  del  Codice  ed
          eroga il contributo di cui all'art. 37; 
                d)  trasmette  al   competente   direttore   generale
          centrale,  con  le  proprie  valutazioni,  le  proposte  di
          prelazione  che   gli   pervengono   dalle   Soprintendenze
          destinatarie, ai sensi dell'art. 62, comma 1,  del  Codice,
          della denuncia di cui  all'art.  60  del  medesimo  Codice,
          ovvero le proposte di  rinuncia  ad  essa.  Con  le  stesse
          modalita'  trasmette  al  competente   direttore   generale
          centrale anche le proposte di  prelazione  formulate  dalla
          Regione  o   dagli   altri   enti   pubblici   territoriali
          interessati  e,  su  indicazione  del  direttore  medesimo,
          comunica  alla  Regione  o   agli   altri   enti   pubblici
          territoriali la rinuncia dello Stato  alla  prelazione,  ai
          sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 3, del Codice; 
                e) esprime il  parere  di  competenza  del  Ministero
          anche in sede di conferenza di servizi, per gli  interventi
          in ambito regionale, che riguardano le competenze  di  piu'
          Soprintendenze di settore; 
                f) stipula l'intesa con la Regione per  la  redazione
          congiunta dei piani paesaggistici,  limitatamente  ai  beni
          paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b),  c)
          e d), del Codice; 
                g) propone al Ministro, per il tramite del  direttore
          generale competente ad esprimere il parere  di  merito,  la
          stipulazione delle intese di cui all'art. 143, comma 2, del
          Codice; 
                h) sottopone  al  direttore  generale  competente  la
          proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via
          sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai  beni
          paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b),  c)
          e d), del Codice; 
                i) istruisce per  la  Commissione  regionale  per  il
          patrimonio  culturale  la  documentazione   relativa   alle
          proposte di interventi da inserire nei programmi annuali  e
          pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando  le
          priorita'  sulla  base  delle  indicazioni   degli   uffici
          periferici del Ministero; 
                l) stipula, previa istruttoria  della  Soprintendenza
          competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni
          culturali, oggetto di  interventi  conservativi,  alla  cui
          spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire  le
          modalita' per l'accesso  ai  beni  medesimi  da  parte  del
          pubblico, ai sensi dell'art. 38 del Codice; 
                m) adotta i provvedimenti necessari per il  pagamento
          o il recupero di somme che e'  tenuto,  rispettivamente,  a
          corrispondere o a  riscuotere  in  relazione  all'esercizio
          delle funzioni e dei compiti attribuiti; 
                n) predispone, d'intesa con le Regioni, i programmi e
          i piani  finalizzati  all'attuazione  degli  interventi  di
          riqualificazione,  recupero  e  valorizzazione  delle  aree
          sottoposte   alle   disposizioni   di   tutela   dei   beni
          paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Arte e
          architettura contemporanee e periferie urbane; 
                o) svolge  le  funzioni  di  stazione  appaltante  in
          relazione agli interventi da effettuarsi  con  fondi  dello
          Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni  culturali
          presenti  nel  territorio  di   competenza,   nonche'   per
          l'acquisto di forniture, servizi e lavori, che non siano di
          competenza degli altri uffici periferici  di  cui  all'art.
          31; assicura il supporto amministrativo a tutti gli  uffici
          periferici per la predisposizione degli atti  di  gara  per
          l'acquisto di forniture, servizi  e  lavori,  favorendo  il
          ricorso a centrali di committenza comuni  e  l'integrazione
          territoriale delle prestazioni e dei contratti; 
                p)  coadiuva  gli  altri  uffici  territoriali  nella
          programmazione  degli  interventi  da  finanziare  mediante
          ricorso alla sponsorizzazione, assicurando la diramazione e
          la corretta attuazione, da parte degli uffici, delle  linee
          guida applicative del Codice dei contratti pubblici; 
                q) cura la gestione delle risorse umane e assicura  i
          servizi amministrativi di supporto agli  uffici  periferici
          operanti  sul  rispettivo  territorio,  anche  agendo  come
          tramite del Segretariato  generale  e,  per  i  profili  di
          competenza,  delle  Direzioni  generali  Organizzazione   e
          Bilancio; cura le relazioni sindacali e  la  contrattazione
          collettiva a livello regionale; 
                r) cura, in raccordo con le Regioni e gli enti locali
          interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e  dei
          progetti  elaborati  a  livello  centrale   relativi   alla
          valorizzazione e alla promozione turistica degli  itinerari
          culturali e di eccellenza paesaggistica e delle  iniziative
          finalizzate a  promuovere  la  conoscenza  delle  identita'
          territoriali  e  delle  radici  culturali  delle  comunita'
          locali; 
                s)  favorisce  la  conoscenza,  l'implementazione   e
          l'attuazione   a   livello   periferico   delle   politiche
          turistiche definite a  livello  centrale;  svolge  altresi'
          attivita'  di  auditing  territoriale  e  locale  utile  ad
          aggiornare  le  strategie   nazionali   e   migliorare   le
          politiche; 
                t) favorisce, in stretto raccordo  con  la  Direzione
          generale Turismo e  con  il  polo  museale  regionale,  con
          riferimento  al   territorio   regionale   di   competenza,
          iniziative per il sostegno alla realizzazione  di  progetti
          strategici per il miglioramento della qualita' dei  servizi
          turistici  e  per  una  migliore  offerta   turistica   nel
          territorio  regionale;  coadiuva  la   Direzione   generale
          Turismo nell'elaborazione di iniziative per  la  promozione
          dei   circuiti   nazionali   di   eccellenza   a   sostegno
          dell'offerta turistica; 
                u) fornisce al Segretario generale le valutazioni  di
          competenza ai fini dell'istruttoria  di  cui  all'art.  11,
          comma 2, lettera h); 
                v)  puo'  proporre   l'avocazione   degli   atti   di
          competenza  dei  soprintendenti  ai  competenti   Direttori
          Generali centrali. 
              3. L'incarico di segretario regionale per i beni  e  le
          attivita' culturali e il  turismo  e'  conferito  ai  sensi
          dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, dal Direttore generale Bilancio, su  proposta
          del Segretario generale. 
              4. I Segretariati  regionali  costituiscono  centri  di
          costo della Direzione generale Bilancio  da  cui  dipendono
          contabilmente; per quanto  riguarda  gli  aspetti  relativi
          alla gestione  del  personale,  dipendono  dalla  Direzione
          generale Organizzazione. 
              5. I Segretariati regionali per i beni e  le  attivita'
          culturali   e   il   turismo,   individuati   con   decreto
          ministeriale di natura non regolamentare adottato ai  sensi
          dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e  successive   modificazioni,   e
          dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, sono 17  e  hanno  sede  nella  citta'
          capoluogo di regione,  ad  esclusione  della  Sicilia,  del
          Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta. ». 
              «Art. 34 (Poli museali regionali). - 1. I poli  museali
          regionali, uffici di  livello  dirigenziale  non  generale,
          sono articolazioni  periferiche  della  Direzione  generale
          Musei.  Assicurano  sul   territorio   l'espletamento   del
          servizio pubblico di fruizione e  di  valorizzazione  degli
          istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo  Stato
          o allo Stato comunque affidati  in  gestione,  ivi  inclusi
          quelli afferenti agli istituti di cui all'art. 30, comma 2,
          lettera a), e comma 3, provvedendo a definire  strategie  e
          obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto  all'ambito
          territoriale di competenza, e promuovono l'integrazione dei
          percorsi culturali di  fruizione  e,  in  raccordo  con  il
          segretario    regionale,    dei    conseguenti    itinerari
          turistico-culturali. A tali fini,  il  direttore  del  polo
          museale regionale riunisce  periodicamente  in  conferenza,
          con cadenza almeno mensile,  anche  in  via  telematica,  i
          direttori dei Musei di cui all'art.  35,  insistenti  nella
          regione, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di  cui
          all'art. 30, comma 3. 
              2. Il direttore del polo museale  regionale,  oltre  ai
          compiti individuati ai sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,
          lettera  e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e
          successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4  e  4-bis,
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive  modificazioni,  svolge,  in   particolare,   le
          seguente funzioni: 
                a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le
          attivita'  di  gestione,  valorizzazione,  comunicazione  e
          promozione del sistema  museale  nazionale  nel  territorio
          regionale; 
                b) promuove la costituzione  di  un  sistema  museale
          regionale integrato, favorendo la creazione di poli museali
          comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali  e
          quelli  delle  amministrazioni   pubbliche   presenti   nel
          territorio  di  competenza,  nonche'  di   altri   soggetti
          pubblici e privati; 
                c) garantisce omogeneita' di servizi  e  di  standard
          qualitativi nell'intero sistema museale regionale; 
                d)  cura  il  progetto  culturale  di  ciascun  museo
          all'interno    dell'intero    sistema     regionale,     in
          collaborazione  con  il  relativo  direttore,  in  modo  da
          garantire  omogeneita'  e  specificita'  di   ogni   museo,
          favorendo la loro funzione  di  luoghi  vitali,  inclusivi,
          capaci di promuovere lo sviluppo della cultura; 
                e) fermo restando quanto previsto dall'art. 35, comma
          4, lettera c), stabilisce, nel rispetto delle  linee  guida
          di cui all'art. 20, comma  2,  lettera  o),  l'importo  dei
          biglietti di ingresso unici, cumulativi e,  previo  accordo
          con i soggetti pubblici e  privati  interessati,  integrati
          dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza,
          ivi  inclusi  quelli  aperti  al  pubblico  afferenti  agli
          istituti di cui all'art. 30, comma 2, lettera  a),  sentiti
          il Direttore  generale  Musei  e  i  capi  degli  istituti,
          nonche' i Direttori degli  istituti  e  dei  musei  di  cui
          all'art. 30, comma 2, lettera a), e 3, interessati; 
                f) stabilisce gli orari di apertura dei musei  e  dei
          luoghi della cultura di  propria  competenza,  ivi  inclusi
          quelli aperti al pubblico afferenti agli  istituti  di  cui
          all'art. 30, comma 2, lettera a), in modo da assicurare  la
          piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui
          all'art. 20, comma 2, lettera o), sentiti i rispettivi capi
          di istituto; 
                g)  assicura  elevati  standard   qualitativi   nella
          gestione e nella comunicazione, nell'innovazione  didattica
          e tecnologica, favorendo  la  partecipazione  attiva  degli
          utenti e assicurando la massima accessibilita'; 
                h) assicura la piena collaborazione con la  Direzione
          generale Musei, il segretario regionale,  i  direttori  dei
          musei  aventi  natura  di   ufficio   dirigenziale   e   le
          Soprintendenze; 
                i)  opera  in  stretta  connessione  con  gli  uffici
          periferici del Ministero e gli enti territoriali e  locali,
          anche al fine di incrementare  la  collezione  museale  con
          nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e  di
          promuovere attivita' di  catalogazione,  studio,  restauro,
          comunicazione, valorizzazione; 
                l) autorizza il prestito  dei  beni  culturali  delle
          collezioni di propria competenza per mostre od  esposizioni
          sul territorio nazionale o all'estero, ai  sensi  dell'art.
          48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto  degli  accordi
          di cui all'art. 20, comma 2, lettera  b),  sentita,  per  i
          prestiti all'estero, la Direzione generale Musei; 
                m)  autorizza   le   attivita'   di   studio   e   di
          pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso i
          musei del polo; 
                n) dispone, sulla base delle  linee  guida  elaborate
          dal Direttore generale Musei, l'affidamento  diretto  o  in
          concessione delle  attivita'  e  dei  servizi  pubblici  di
          valorizzazione di beni culturali, ai  sensi  dell'art.  115
          del Codice; 
                o)  promuove  la  definizione  e  la   stipula,   nel
          territorio di competenza, degli accordi  di  valorizzazione
          di cui  all'art.  112  del  Codice,  su  base  regionale  o
          subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali  definiti,
          al fine di individuare strategie  ed  obiettivi  comuni  di
          valorizzazione, nonche' per elaborare i  conseguenti  piani
          strategici   di   sviluppo   culturale   e   i   programmi,
          relativamente ai beni  culturali  di  pertinenza  pubblica,
          promuovendo  altresi'  l'integrazione,  nel   processo   di
          valorizzazione,  delle   infrastrutture   e   dei   settori
          produttivi collegati; a tali fini  definisce  intese  anche
          con  i  responsabili  degli  archivi  di  Stato   e   delle
          biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale; 
                p)  elabora  e   stipula   accordi   con   le   altre
          amministrazioni  statali   eventualmente   competenti,   le
          Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e  i  privati
          interessati,  per  regolare  servizi   strumentali   comuni
          destinati alla fruizione  e  alla  valorizzazione  di  beni
          culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili
          non imprenditoriali per la  gestione  di  uffici  comuni  e
          tramite convenzioni con  le  associazioni  culturali  o  di
          volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
          statuto  finalita'  di  promozione   e   diffusione   della
          conoscenza dei beni culturali; 
                q) approva, su proposta del segretario  regionale,  e
          trasmette alla Direzione generale Bilancio  gli  interventi
          da inserire nei  programmi  annuali  e  pluriennali  e  nei
          relativi piani di spesa; 
                r) redige e aggiorna, sulla  base  delle  indicazioni
          fornite della  Direzione  generale  Musei,  l'elenco  degli
          istituti e dei luoghi della cultura  affidati  in  consegna
          alla competenza dei Musei di cui all'art. 35  del  presente
          decreto; 
                s) coadiuva  la  Direzione  generale  Bilancio  e  la
          Direzione  generale  Musei  nel  favorire  l'erogazione  di
          elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno  della
          cultura, anche  attraverso  apposite  convenzioni  con  gli
          istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a  tal
          fine, promuove progetti di sensibilizzazione  e  specifiche
          campagne di raccolta fondi, anche attraverso  le  modalita'
          di finanziamento collettivo; 
                t) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati rende
          pubblici, anche in via telematica; propone  alla  Direzione
          generale Educazione e ricerca iniziative  di  divulgazione,
          educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni  di
          competenza; collabora  altresi'  alle  attivita'  formative
          coordinate   e   autorizzate   dalla   Direttore   generale
          Educazione  e  ricerca,  anche   ospitando   attivita'   di
          tirocinio  previste  da   dette   attivita'   e   programmi
          formative; 
                u) svolge le funzioni di stazione appaltante. 
              3. I poli museali regionali,  individuati  con  decreto
          ministeriale di natura non regolamentare adottato ai  sensi
          dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e  successive   modificazioni,   e
          dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, sono non piu' di 17 e operano in una o
          piu'  Regioni,  ad  esclusione   delle   Regioni   Sicilia,
          Trentino-Alto  Adige  e  Valle  d'Aosta.  Le  funzioni   di
          Direttore  del  Polo  museale  regionale   possono   essere
          attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui
          all'art. 30,  comma  3,  con  l'atto  di  conferimento  dei
          relativi  incarichi  e  senza  alcun  ulteriore  emolumento
          accessorio.».