Art. 4 
 
Adeguamento   delle   competenze   delle   direzioni   generali   del
  Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del  personale  e  dei
  servizi 
 
  1.  All'articolo  5,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 giugno  2015,  n.  84,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) Direzione generale delle risorse materiali e delle  tecnologie:
determinazione del fabbisogno di beni e servizi  dell'amministrazione
centrale e degli  uffici  giudiziari  nazionali;  attivita'  connesse
all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma
dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941,  n.  352;
stipula degli accordi e delle convenzioni quadro di cui  all'articolo
5, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  18  agosto
2015,  n.  133;  elaborazione  degli  indirizzi  e  delle  linee   di
pianificazione strategica e adozione delle  misure  organizzative  di
cui  all'articolo  6  del  predetto  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 133 del 2015; acquisti, per importi  pari  o  superiori
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile
2016, n. 50,  di  beni  e  servizi  omogenei  ovvero  comuni  a  piu'
distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli; acquisizione,
progettazione e gestione dei beni  mobili,  immobili  e  dei  servizi
dell'amministrazione centrale e degli  uffici  giudiziari  nazionali;
emissione del parere previsto dall'articolo 19 della legge  30  marzo
1981,  n.  119;  predisposizione  degli   elementi   necessari   alla
determinazione delle priorita' di intervento ai  sensi  dell'articolo
50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; espletamento dei  compiti  e
delle funzioni di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  4
settembre  2002,  n.  254;  servizio  di  documentazione  degli  atti
processuali a norma  dell'articolo  51  del  decreto  legislativo  28
luglio 1989, n. 271; predisposizione e attuazione dei  programmi  per
l'acquisto,   la   costruzione,   la   permuta,   la   vendita,    la
ristrutturazione di beni immobili; competenze residue  del  Ministero
in materia di predisposizione e attuazione degli atti in  materia  di
procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le
spese di gestione degli  uffici  giudiziari.  La  Direzione  generale
esercita altresi' una competenza generale  in  materia  di  procedure
contrattuali del Ministero e a  tal  fine  si  avvale  dell'attivita'
istruttoria   svolta    dalle    direzioni    generali    interessate
all'esecuzione  dei  contratti;  sono  comprese   le   procedure   di
formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi
di  telecomunicazione  e  fonia  in  coerenza  con   le   misure   di
coordinamento strategico e di indirizzo dello sviluppo dei sistemi di
telecomunicazione e fonia  adottate  a  norma  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I raccordi con le competenze
in materia di risorse e  tecnologie  degli  altri  dipartimenti  sono
definiti con i decreti di cui all'articolo 16, comma 2;»; 
    b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) Direzione generale per  i  sistemi  informativi  automatizzati:
attuazione delle linee  strategiche  per  la  riorganizzazione  e  la
digitalizzazione dell'amministrazione  della  giustizia;  adempimento
dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, quale ufficio  unico  responsabile  per  la  transizione
digitale  a  norma  della  medesima   disposizione;   programmazione,
progettazione,  sviluppo,  gestione,  accesso  e  disponibilita'  dei
sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e  fonia  per
tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi  decentrati
e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei  sistemi
nel  rispetto  degli  standard;  interconnessione   con   i   sistemi
informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia  delle  altre
amministrazioni;  pareri  di   congruita'   tecnico-economica   sugli
acquisti  per  i  quali  non  e'  richiesto  il  parere  obbligatorio
dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione  e  gestione  del
piano  per  la  sicurezza  informatica   dell'Amministrazione   della
giustizia; promozione  e  sviluppo  degli  strumenti  di  innovazione
tecnologica in materia informatica, telecomunicazione,  telematica  e
fonia;   procedure   di   formazione   dei   contratti    riguardanti
l'acquisizione di beni e servizi informatici e dei connessi lavori di
impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server;». 
  2. All'articolo  13,  comma  1,  la  lettera  f)  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del  2015  e'  sostituita
dalla seguente: 
  «f) attivita' connesse all'onere delle spese per la gestione  degli
uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge
24 aprile 1941, n. 352.». 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 13 del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
          2015, n. 84, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 5 (Dipartimento dell'organizzazione  giudiziaria,
          del  personale  e  dei  servizi).  -  1.  Il   Dipartimento
          dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale   e   dei
          servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti  le  aree
          funzionali individuate dall'art. 16, comma 3,  lettera  b),
          del decreto legislativo. 
              2. Per l'espletamento delle funzioni  del  Dipartimento
          dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale   e   dei
          servizi, oltre  alle  direzioni  generali  regionali,  sono
          istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali,  con  le
          competenze per ciascuno di seguito indicate: 
                a)  Direzione  generale   del   personale   e   della
          formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale  e
          non dirigenziale; reclutamento, nomina e prima assegnazione
          del   personale    dirigenziale    e    non    dirigenziale
          dell'amministrazione centrale  e  degli  uffici  giudiziari
          nazionali; reclutamento, nomina e  prima  assegnazione  del
          personale     dirigenziale     e      non      dirigenziale
          dell'amministrazione periferica e degli  uffici  giudiziari
          diversi da quelli nazionali nei casi previsti dall'art. 35,
          comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n.  165;  reclutamento  per  mobilita';  piano  delle
          assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999,
          n. 68; gestione del personale dell'amministrazione centrale
          e degli  uffici  giudiziari  nazionali;  trasferimento  del
          personale  amministrativo  tra  le   circoscrizioni   delle
          singole Direzioni regionali e trasferimenti da e per  altre
          amministrazioni;  comandi  verso  altre  amministrazioni  e
          collocamenti fuori ruolo; provvedimenti  disciplinari  piu'
          gravi della sospensione dal servizio con  privazione  della
          retribuzione  per  piu'   di   dieci   giorni;   formazione
          professionale dei dirigenti; formazione e  riqualificazione
          professionale del personale dell'amministrazione centrale e
          degli uffici  giudiziari  nazionali;  relazioni  sindacali;
          provvedimenti in materia pensionistica, ferme le competenze
          della  Direzione  generale   dei   magistrati;   Cassa   di
          previdenza degli ufficiali  giudiziari.  Restano  ferme  le
          competenze    del     Dipartimento     dell'amministrazione
          penitenziaria e quelle del Dipartimento  per  la  giustizia
          minorile e di comunita'; 
                b) Direzione generale delle risorse materiali e delle
          tecnologie: determinazione del fabbisogno di beni e servizi
          dell'amministrazione centrale  e  degli  uffici  giudiziari
          nazionali; attivita' connesse all'onere delle spese per  la
          gestione degli  uffici  giudiziari  a  norma  dell'art.  1,
          secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352;  stipula
          degli accordi e delle convenzioni quadro di cui all'art. 5,
          comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
          agosto 2015, n. 133; elaborazione degli indirizzi  e  delle
          linee di pianificazione strategica e adozione delle  misure
          organizzative di cui all'art. 6 del  predetto  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 133 del 2015; acquisti,  per
          importi pari o superiori alle soglie di cui all'art. 35 del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  di  beni  e
          servizi omogenei ovvero comuni a piu' distretti di corte di
          appello;    acquisizione    di    veicoli;    acquisizione,
          progettazione e gestione dei beni mobili,  immobili  e  dei
          servizi  dell'amministrazione  centrale  e   degli   uffici
          giudiziari  nazionali;  emissione   del   parere   previsto
          dall'art.  19  della  legge  30   marzo   1981,   n.   119;
          predisposizione    degli    elementi     necessari     alla
          determinazione  delle  priorita'  di  intervento  ai  sensi
          dell'art.  50  della  legge  23  dicembre  1998,  n.   448;
          espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,  n.  254;
          servizio di documentazione degli atti processuali  a  norma
          dell'art. 51 del decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.
          271;  predisposizione  e  attuazione  dei   programmi   per
          l'acquisto, la costruzione,  la  permuta,  la  vendita,  la
          ristrutturazione di beni immobili; competenze  residue  del
          Ministero in materia di predisposizione e attuazione  degli
          atti in materia di procedimenti relativi  alla  concessione
          ai comuni di contributi per  le  spese  di  gestione  degli
          uffici giudiziari. La Direzione generale esercita  altresi'
          una   competenza   generale   in   materia   di   procedure
          contrattuali  del  Ministero  e  a  tal  fine   si   avvale
          dell'attivita' istruttoria svolta dalle direzioni  generali
          interessate all'esecuzione dei contratti; sono comprese  le
          procedure   di   formazione   dei   contratti   riguardanti
          l'acquisizione di beni e  servizi  di  telecomunicazione  e
          fonia in coerenza con le misure di coordinamento strategico
          e   di   indirizzo   dello   sviluppo   dei   sistemi    di
          telecomunicazione e fonia adottate a norma dell'art. 17 del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I raccordi con  le
          competenze in materia di risorse e tecnologie  degli  altri
          dipartimenti sono definiti con i decreti  di  cui  all'art.
          16, comma 2; 
                c)  Direzione   generale   del   bilancio   e   della
          contabilita':  adempimenti  connessi  alla  formazione  del
          bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento
          del  bilancio  dello   Stato   e   al   conto   consuntivo;
          predisposizione del budget economico per centri di costo  e
          rilevazione   dei   costi;    variazioni    di    bilancio;
          predisposizione   del   conto   annuale;   erogazione   del
          trattamento  economico   fondamentale   e   accessorio   al
          personale  dell'amministrazione  centrale;  erogazione  del
          trattamento  economico  fondamentale  al  personale   degli
          Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi  al
          trattamento  economico  accessorio;  rimborso  degli  oneri
          relativi  al   trattamento   economico   fondamentale   del
          personale  comandato  da  altre  amministrazioni  ed  enti;
          servizio  dei   buoni   pasto   spettanti   ai   dipendenti
          dell'amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi
          e rivalutazione sulle somme spettanti al personale; 
                d)  Direzione  generale  dei  magistrati:   attivita'
          preparatorie   e   preliminari    relative    all'esercizio
          dell'azione disciplinare  e  altre  attivita'  di  supporto
          nelle materie di  competenza  del  Ministro  in  ordine  ai
          magistrati professionali e  onorari,  salve  le  competenze
          dell'Ispettorato  generale  del  Ministero,  e  conseguenti
          rapporti con il  Consiglio  Superiore  della  Magistratura;
          gestione  del  personale  di   magistratura   ordinaria   e
          onoraria; tabelle di composizione degli uffici  giudiziari;
          gestione dei concorsi  per  l'ammissione  in  magistratura;
          provvedimenti  in   materia   pensionistica   relativi   al
          personale  di   magistratura;   contenzioso   relativo   al
          personale di magistratura; 
                e)  Direzione  generale  per  i  sistemi  informativi
          automatizzati: attuazione delle linee  strategiche  per  la
          riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione
          della giustizia; adempimento dei compiti di cui all'art. 17
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale  ufficio
          unico responsabile per  la  transizione  digitale  a  norma
          della medesima disposizione; programmazione, progettazione,
          sviluppo, gestione, accesso e  disponibilita'  dei  sistemi
          informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per
          tutti gli uffici del Ministero, gli  uffici  amministrativi
          decentrati  e  gli  uffici   giudiziari;   integrazione   e
          interconnessione dei sistemi nel rispetto  degli  standard;
          interconnessione con i sistemi  informativi  automatizzati,
          di telecomunicazione e fonia delle  altre  amministrazioni;
          pareri di congruita' tecnico-economica sugli acquisti per i
          quali non e' richiesto il parere obbligatorio  dell'Agenzia
          per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano
          per la  sicurezza  informatica  dell'amministrazione  della
          giustizia;  promozione  e  sviluppo  degli   strumenti   di
          innovazione    tecnologica    in    materia    informatica,
          telecomunicazione,  telematica  e   fonia;   procedure   di
          formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni
          e  servizi   informatici   e   dei   connessi   lavori   di
          impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server; 
              f)  Direzione  generale   di   statistica   e   analisi
          organizzativa: compiti previsti dal decreto  legislativo  6
          settembre  1989,  n.  322,  quale   ufficio   del   Sistema
          statistico  nazionale,  ivi  compresa  la  realizzazione  e
          gestione  di  banche  dati   di   statistica   giudiziaria;
          redazione del  programma  statistico  nazionale  attraverso
          l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio
          nazionale, assicurando a livello centrale, per  i  rapporti
          con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero,
          gli  uffici  amministrativi   decentrati   e   gli   uffici
          giudiziari; rapporti con organismi europei e internazionali
          di settore. 
              3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti
          funzioni: 
                a) rilevazione dei fabbisogni e programmazione  degli
          interventi su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni, piante
          organiche di personale da destinare alle varie strutture  e
          articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, nel  quadro
          delle dotazioni organiche esistenti; 
                b) gestione dell'Ufficio relazioni con  il  pubblico,
          ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c),  e  8,
          della legge 7 giugno 2000, n. 150.». 
              «Art. 13 (Competenze della Direzione regionale relative
          al  Dipartimento   dell'organizzazione   giudiziaria,   del
          personale e dei servizi: area delle risorse materiali,  dei
          beni e dei servizi). - 1. Sono  attribuiti  alla  Direzione
          regionale, nell'ambito della circoscrizione di  competenza,
          i seguenti compiti: 
                a)  analisi  comparativa  dei  costi  relativi   alle
          diverse tipologie di beni; 
                b) acquisti di beni e servizi  per  l'amministrazione
          periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle  risorse
          materiali,  dei   beni   e   servizi   dell'amministrazione
          periferica e degli uffici giudiziari; 
                c) determinazione del fabbisogno di  beni  e  servizi
          dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari; 
                d)  alimentazione  del  sistema   informativo   delle
          scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno; 
                e) gestione degli immobili demaniali; 
                f) attivita' connesse all'onere delle  spese  per  la
          gestione degli  uffici  giudiziari  a  norma  dell'art.  1,
          secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352.».