Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'articolo  2  dell'Accordo  di  cui
all'articolo 1, valutati in  euro  5.140  annui  ad  anni  alterni  a
decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione  « Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.