Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  delle   disposizioni   dell'Accordo   di   cui
all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2 del  medesimo  Accordo,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri relativi  agli  articoli  3,  paragrafo  1,
lettera b, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fara'  fronte
con apposito provvedimento legislativo.