ARTICOLO 12 DURATA E TERMINE 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino a quando una delle Parti decidera', in qualunque momento, di denunciarlo. 2. La denuncia effettuata da una delle Parti sara' notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed avra' effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della citata notifica dell'altra Parte. 3. La denuncia del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 26.09.2017 in due originali, ciascuno nella lingua italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico