(Accordo-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                         ASPETTI FINANZIARI 
 
  1. Ciascuna Parte sosterra' le spese  di  sua  competenza  relative
all'esecuzione del presente Accordo, in particolare: 
  a.  le  spese  di  viaggio,  vitto  ed  alloggio,   gli   stipendi,
l'assicurazione per la malattia e gli infortuni,  nonche'  gli  oneri
relativi ad ogni altra indennita'  dovuta  al  proprio  personale  in
conformita' alle norme nazionali; 
  b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le  spese  derivanti
dalla rimozione o dalla  evacuazione  di  proprio  personale  malato,
infortunato o deceduto. 
  2. Ferme restando le disposizioni del punto b.  di  cui  sopra,  la
Parte ospitante fornira' 
  trattamenti medici d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle
proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte  inviante  che
possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione  delle
attivita' di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e,
ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la
Parte inviante ne sostenga le spese. 
  3. Tutte le  attivita'  condotte  ai  sensi  del  presente  Accordo
saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.