(Accordo-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                            GIURISDIZIONE 
 
  1.  Le  Autorita'  dello  Stato  ospitante  hanno  il  diritto   di
esercitare la loro giurisdizione  sul  personale  militare  e  civile
ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio
e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitante. 
  2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato inviante hanno il diritto  di
esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle
proprie Forze Armate e sul personale civile  -laddove  questo  ultimo
sia soggetto alla legislazione dello  Stato  inviante  -  per  quanto
riguarda i: 
  a. reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante; 
  b. reati risultanti  da  qualsiasi  atto  o  omissione  -  commessi
intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione  o  in  relazione
con il servizio. 
  3. Qualora il personale ospitato sopra indicato  sia  coinvolto  in
eventi per i quali la  legislazione  dello  Stato  ospitante  prevede
l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto
con i principi fondamentali e  l'ordinamento  giuridico  dello  Stato
inviante, tali pene e/o sanzioni pronunciate non saranno eseguite. 
  4.  I  due  Stati  prenderanno  tutte  le  misure  necessarie   per
assicurare che le persone sottoposte alla propria  giurisdizione  non
siano oggetto di alcuna forma di maltrattamento o di intimidazione ai
fini dell'esecuzione del presente Accordo o  in  caso  di  infrazione
della legislazione in vigore.