ARTICOLO 7 PROPRIETA' INTELLETTUALE Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti da attivita' condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, nonche' per quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.