(Accordo-art. 8)
                             ARTICOLO 8 
              SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 
 
  1. Per "informazione classificata" si  intende  ogni  informazione,
atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia  stata  apposta,
da una delle Parti, una classifica di segretezza. 
  2.  Tutte  le  informazioni  classificate,  scambiate  o   generate
nell'ambito del  presente  Accordo,  saranno  utilizzate,  trasmesse,
conservate, trattate e/o protette in conformita' con le leggi e 
  i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 
  3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo  attraverso
i canali governativi approvati  dalla  Autorita'  Competente  per  la
Sicurezza /Autorita' designata dalle Parti. 
  4. Le Parti convengono che i seguenti  livelli  classificazione  di
sicurezza  sono   equivalenti   e   corrispondono   ai   livelli   di
classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e  dai  regolamenti
nazionali di ciascuna Parte: 
    

|======================|======================|=====================|
|   Per la Repubblica  |    Corrispondenza    |  Per la Repubblica  |
|       Italiana       |     (in Inglese)     |      del Niger      |
|======================|======================|=====================|
|     SEGRETISSIMO     |      TOP SECRET      |     TRES SECRET     |
|----------------------|----------------------|---------------------|
|       SEGRETO        |        SECRET        |       SECRET        |
|----------------------|----------------------|---------------------|
|   RISERVATISSIMO     |     CONFIDENTIAL     | SECRET CONFIDENTIEL |
|----------------------|----------------------|---------------------|
|      RISERVATO       |      RESTRICTED      | DIFFUSION RESTREINTE|
|===================================================================|

    
  5. L'accesso alle informazioni classificate,  scambiate  in  virtu'
del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti  che  ha
necessita'  di  conoscerle  e  sia  in  possesso  di   una   adeguata
abilitazione  di   sicurezza   in   conformita'   alle   disposizioni
legislative e regolamentari nazionali. 
  6. Le Parti garantiscono che  tutte  le  informazioni  classificate
scambiate, saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono  state
specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente
Accordo. 
  7. Il trasferimento a terze Parti o a Organizzazioni internazionali
di  informazioni   classificate,   acquisite   nel   contesto   della
cooperazione nel campo dei  materiali  per  la  difesa  prevista  dal
presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta
dell'Autorita' competente della Parte originatrice. 
  8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel
presente articolo, ulteriori  aspetti  di  sicurezza  concernenti  le
informazioni  classificate,  non  contenuti  nel  presente   Accordo,
saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da  stipularsi
tra  le  rispettive  Autorita'  competenti  per  la  sicurezza  o  da
Autorita' designate dalle Parti.