Art. 3 
 
        Violazione degli obblighi di comunicazione derivanti 
        dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2015/757 
 
  1.  L'armatore  della  nave  o  qualsiasi  altra  persona   fisica,
giuridica  o  ente  collettivo  che  ha  assunto  la  responsabilita'
dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in  parte  agli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11 del regolamento, nel
rispetto  delle  modalita'  di  cui  agli  articoli  11  e   12   del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.