Art. 3 Violazione degli obblighi di comunicazione derivanti dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2015/757 1. L'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che ha assunto la responsabilita' dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11 del regolamento, nel rispetto delle modalita' di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.