Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  ai  Protocolli  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in  vigore,
in conformita' a quanto disposto, rispettivamente,  dall'articolo  30
del  Protocollo  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,   lettera   a),
dall'articolo 14 del Protocollo  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), e dall'articolo 9 del Protocollo di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera c).