Art. 3 
 
                       Dichiarazioni e riserve 
 
  1. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il  Governo
rende le dichiarazioni ai sensi degli articoli 4, paragrafo 5,  e  5,
paragrafo 1, lettera b), del Protocollo di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera b), e appone le riserve di cui agli articoli 10, paragrafo
3, e 21, paragrafo 5, della Convenzione europea di estradizione, come
modificati dagli articoli 1 e 5 del Protocollo di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c).