Art 14. Comparsa personale delle persone condannate e trasferite Nel caso in cui la comparsa personale a fini di revisione della sentenza e' chiesta dalla Parte richiedente, le disposizioni degli articoli II e 12 della Convenzione si applicano per analogia anche alle persone in detenzione nel territorio della Parte richiesta in seguito al loro trasferimento ai fini di scontare una pena pronunciata nel territorio della Parte richiedente.