(Secondo Protocollo addizionale-art. 14)
                               Art 14. 
             Comparsa personale delle persone condannate 
                            e trasferite 
 
    Nel caso in cui la comparsa personale a fini di  revisione  della
sentenza e' chiesta dalla Parte richiedente,  le  disposizioni  degli
articoli II e 12 della Convenzione si applicano  per  analogia  anche
alle persone in detenzione nel territorio della  Parte  richiesta  in
seguito  al  loro  trasferimento  ai  fini  di  scontare   una   pena
pronunciata nel territorio della Parte richiedente.