(Secondo Protocollo addizionale-art. 16)
                              Art. 16. 
                       Notifica a mezzo posta 
 
    1. Le autorita' giudiziarie  competenti  di  ogni  Parte  possono
inviare direttamente, a  mezzo  posta,  gli  atti  processuali  e  le
decisioni giudiziarie alle persone che si trovano nel  territorio  di
ogni altra Parte. 
    2. Gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie sono corredati
di un avviso in cui e' specificato che il destinatario puo'  ottenere
informazioni dall'autorita'  specificata  nell'avviso  circa  i  suoi
diritti e obblighi riguardo alla notifica degli atti. A detto  avviso
si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  15  paragrafo  3  del
presente Protocollo. 
    3. Le disposizioni degli articoli 8, 9 e 12 della Convenzione  si
applicano per analogia alla notifica a mezzo posta. 
    4. Le disposizioni dell'articolo  15  paragrafi  I,  2  e  3  del
presente Protocollo si applicano  parimenti  alla  notifica  a  mezzo
posta.