Art. 16. Notifica a mezzo posta 1. Le autorita' giudiziarie competenti di ogni Parte possono inviare direttamente, a mezzo posta, gli atti processuali e le decisioni giudiziarie alle persone che si trovano nel territorio di ogni altra Parte. 2. Gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie sono corredati di un avviso in cui e' specificato che il destinatario puo' ottenere informazioni dall'autorita' specificata nell'avviso circa i suoi diritti e obblighi riguardo alla notifica degli atti. A detto avviso si applicano le disposizioni dell'articolo 15 paragrafo 3 del presente Protocollo. 3. Le disposizioni degli articoli 8, 9 e 12 della Convenzione si applicano per analogia alla notifica a mezzo posta. 4. Le disposizioni dell'articolo 15 paragrafi I, 2 e 3 del presente Protocollo si applicano parimenti alla notifica a mezzo posta.