(Secondo Protocollo addizionale-art. 19)
                              Art. 19. 
                     Operazioni di infiltrazione 
 
    1. La Parte richiedente e la Parte richiesta possono convenire di
collaborare tra loro per lo svolgimento di indagini  penali  condotte
da  agenti  infiltrati  o  sotto  falsa  identita'   (operazioni   di
infiltrazione). 
    2.  La  decisione  sulla  richiesta  e'  presa  in  ciascun  caso
specifico  dalle  autorita'  competenti  della  Parte  richiesta  nel
rispetto del diritto e delle procedure nazionali.  Le  due  Parti  si
accordano nel rispetto  del  loro  diritto  e  delle  loro  procedure
nazionali  circa  la  durata  dell'operazione  di  infiltrazione,  le
condizioni particolareggiate e lo statuto giuridico degli agenti. 
    3. Le operazioni di  infiltrazione  sono  effettuate  secondo  il
diritto e le procedure nazionali della Parte nel  cui  territorio  si
svolgono.  Le  Parti  interessate  collaborano  per  provvedere  alla
preparazione e al controllo dell'operazione di  infiltrazione  e  per
prendere disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli  agenti
infiltrati o sotto falsa identita'. 
    4. Ogni Parte, al  momento  della  firma  o  del  deposito  dello
strumento di ratificazione, accettazione,  approvazione  o  adesione,
indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario  Generale  del
Consiglio d'Europa, quali autorita' designa come competenti  ai  fini
del paragrafo 2  del  presente  articolo.  Successivamente  puo',  in
qualsiasi momento e  secondo  le  medesime  modalita',  modificare  i
termini della sua dichiarazione.