Art. 22. Responsabilita' civile riguardo ai funzionari 1. Quando, conformemente agli articoli 17-20, i funzionari di una Parte operano nel territorio di un'altra Parte, la prima Parte e' responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte nel cui territorio essi operano. 2. La Parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo I provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti. 3. La Parte i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un'altra Parte rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto. 4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. ciascuna Parte rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un'altra Parte il risarcimento dei danni da essa subiti. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le Parti non abbiano convenuto altrimenti.