(Secondo Protocollo addizionale-art. 22)
                              Art. 22. 
            Responsabilita' civile riguardo ai funzionari 
 
    1. Quando, conformemente agli articoli 17-20, i funzionari di una
Parte operano nel territorio di un'altra Parte,  la  prima  Parte  e'
responsabile  dei  danni  da  essi  causati  nell'adempimento   della
missione, conformemente al diritto della  Parte  nel  cui  territorio
essi operano. 
    2. La Parte nel cui territorio sono causati i  danni  di  cui  al
paragrafo I provvede alla riparazione di tali danni  alle  condizioni
applicabili ai danni causati dai propri agenti. 
    3. La Parte i cui funzionari abbiano causato danni  a  terzi  nel
territorio di un'altra Parte rimborsa integralmente a quest'ultima le
somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto. 
    4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti  nei  confronti  di
terzi e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3.  ciascuna  Parte
rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1,  a  chiedere  a  un'altra
Parte il risarcimento dei danni da essa subiti. 
    5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano   a
condizione che le Parti non abbiano convenuto altrimenti.