Art. 23. Protezione dei testimoni Se una Parte fa domanda d'assistenza in virtu' della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli riguardo a un testimone che rischia di essere esposto a intimidazione o che ha bisogno di protezione, le autorita' competenti della Parte richiedente e quelle della Parte richiesta fanno il possibile per convenire misure intese a proteggere la persona in questione, in conformita' con il loro diritto nazionale.