(Secondo Protocollo addizionale-art. 23)
                              Art. 23. 
                      Protezione dei testimoni 
 
    Se una Parte fa domanda d'assistenza in virtu' della  Convenzione
o di uno dei suoi Protocolli riguardo a un testimone che  rischia  di
essere esposto a intimidazione o che ha  bisogno  di  protezione,  le
autorita' competenti della Parte richiedente  e  quelle  della  Parte
richiesta fanno il possibile per convenire misure intese a proteggere
la  persona  in  questione,  in  conformita'  con  il  loro   diritto
nazionale.