(Secondo Protocollo addizionale-art. 24)
                              Art. 24. 
                        Misure provvisionali 
 
    1. Su domanda della Parte richiedente,  la  Parte  richiesta,  in
conformita'  con  la  sua  legge  nazionale,  puo'  ordinare   misure
provvisionali al fine di preservare i mezzi probatori,  di  mantenere
una situazione esistente oppure  di  proteggere  interessi  giuridici
minacciati. 
    2. La Parte richiesta puo' accogliere la domanda  parzialmente  o
con riserva di condizioni, segnatamente  limitando  la  durata  delle
misure prese.