Art. 24. Misure provvisionali 1. Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta, in conformita' con la sua legge nazionale, puo' ordinare misure provvisionali al fine di preservare i mezzi probatori, di mantenere una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati. 2. La Parte richiesta puo' accogliere la domanda parzialmente o con riserva di condizioni, segnatamente limitando la durata delle misure prese.