Art. 3. Trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente L'articolo 11 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «1. Qualsiasi persona detenuta di cui la Parte richiedente domanda la comparsa personale a scopo d'istruttoria, esclusa la sua comparsa ai fini della sentenza, e' trasferita temporaneamente nel suo territorio, a condizione che sia riconsegnata nel termine indicato dalla Parte richiesta e fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 della presente Convenzione in quanto applicabili. Il trasferimento puo' essere rifiutato: (a) se la persona detenuta non vi acconsente; (b) se la sua presenza e' necessaria in una procedura penale in corso nel territorio della Parte richiesta; (c) se il suo trasferimento e' suscettibile di prolungare la sua detenzione o (d) se altre considerazioni imperative si oppongono al suo trasferimento nel territorio della Parte richiedente. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 della presente Convenzione, in un caso previsto nel paragrafo precedente il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo e' accordato su domanda corredata di tutti i documenti utili, trasmessi dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta del transito. Qualsiasi Parte puo' rifiutare di accordare il transito ai suoi cittadini. 3. La persona trasferita deve restare in detenzione nel territorio della Parte richiedente e. all'occorrenza, nel territorio della Parte richiesta del transito, salvo che la Parte richiesta del trasferimento ne domandi la liberazione.»