(Secondo Protocollo addizionale-art. 3)
                               Art. 3. 
            Trasferimento temporaneo di persone detenute 
               nel territorio della Parte richiedente 
 
    L'articolo 11 della Convenzione e' sostituito dalle  disposizioni
seguenti: 
      «1. Qualsiasi persona detenuta  di  cui  la  Parte  richiedente
domanda la comparsa personale a scopo d'istruttoria, esclusa  la  sua
comparsa ai fini della sentenza, e'  trasferita  temporaneamente  nel
suo  territorio,  a  condizione  che  sia  riconsegnata  nel  termine
indicato  dalla  Parte  richiesta  e  fatte  salve  le   disposizioni
dell'articolo 12 della presente Convenzione in quanto applicabili. 
      Il trasferimento puo' essere rifiutato: 
        (a) se la persona detenuta non vi acconsente; 
        (b) se la sua presenza e' necessaria in una procedura  penale
in corso nel territorio della Parte richiesta; 
        (c) se il suo trasferimento e' suscettibile di prolungare  la
sua detenzione o 
        (d) se altre considerazioni imperative si  oppongono  al  suo
trasferimento nel territorio della Parte richiedente. 
      2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2  della  presente
Convenzione, in un caso previsto nel paragrafo precedente il transito
della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo e'
accordato su domanda corredata di tutti i documenti utili,  trasmessi
dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente  al  Ministero  di
Giustizia della Parte richiesta del transito.  Qualsiasi  Parte  puo'
rifiutare di accordare il transito ai suoi cittadini. 
      3.  La  persona  trasferita  deve  restare  in  detenzione  nel
territorio della Parte richiedente e. all'occorrenza, nel  territorio
della Parte richiesta del transito, salvo che la Parte richiesta  del
trasferimento ne domandi la liberazione.»