Art. 33. Riserve 1. Ogni riserva formulata da una Parte riguardo a una disposizione della Convenzione o del suo Protocollo si applica anche al presente Protocollo, a meno che tale Parte non esprima l'intenzione contraria al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione. Cio' vale anche per qualsiasi dichiarazione fatta in proposito o in virtu' di una disposizione della Convenzione o del suo Protocollo. 2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione. approvazione o adesione, dichiarare di avvalersi del diritto di non accettare, in tutto o in parte, uno o piu' degli articoli 16-20. Non sono ammesse altre riserve. 3. Ogni Stato puo' ritirare, in tutto o in parte, le riserve fatte conformemente ai paragrafi precedenti, trasmettendo a tal fine al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che prende effetto alla data della ricezione. 4. La Parte che ha formulato una riserva riguardo uno degli articoli menzionati nel paragrafo 2 del presente articolo non puo' pretendere che un'altra Parte applichi detto articolo. Tuttavia, puo', se la riserva e' parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di detto articolo nella misura in cui essa lo accetta.