(Secondo Protocollo addizionale-art. 33)
                              Art. 33. 
                               Riserve 
 
    1.  Ogni  riserva  formulata  da  una  Parte   riguardo   a   una
disposizione della Convenzione o del suo Protocollo si applica  anche
al  presente  Protocollo,  a  meno  che  tale   Parte   non   esprima
l'intenzione contraria al momento della firma o  del  deposito  dello
strumento di ratificazione, accettazione,  approvazione  o  adesione.
Cio' vale anche per qualsiasi dichiarazione fatta in proposito  o  in
virtu' di una disposizione della Convenzione o del suo Protocollo. 
    2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del  deposito  dello
strumento di ratificazione, accettazione.  approvazione  o  adesione,
dichiarare di avvalersi del diritto di non accettare, in tutto  o  in
parte, uno o piu'  degli  articoli  16-20.  Non  sono  ammesse  altre
riserve. 
    3. Ogni Stato puo' ritirare, in tutto  o  in  parte,  le  riserve
fatte conformemente ai paragrafi precedenti, trasmettendo a tal  fine
al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una  dichiarazione  che
prende effetto alla data della ricezione. 
    4. La Parte che ha  formulato  una  riserva  riguardo  uno  degli
articoli menzionati nel paragrafo 2 del presente  articolo  non  puo'
pretendere che un'altra  Parte  applichi  detto  articolo.  Tuttavia,
puo',  se  la  riserva  e'  parziale   o   condizionale,   pretendere
l'applicazione di detto articolo nella misura in cui essa lo accetta.