(Secondo Protocollo addizionale-art. 35)
                              Art. 35. 
                            Notificazioni 
 
    Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati
membri del Consiglio d'Europa e  a  ogni  Stato  che  ha  aderito  al
presente Protocollo: 
      (a) ogni firma 
      (b)  il  deposito   di   ogni   strumento   di   ratificazione,
accettazione, approvazione o adesione; 
      (c) ogni data d'entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo,
conformemente agli articoli 30 e 31; 
      (d)   ogni   altro   atto,   dichiarazione,   notificazione   o
comunicazione concernente il presente Protocollo. 
    In fede di che, i sottoscritti, debitamente  autorizzati  a  tale
scopo, hanno firmato il presente Protocollo. 
    Fatto a Strasburgo, l'8 novembre 2001, nelle  lingue  francese  e
inglese, i cui testi fanno ugualmente fede,  in  un  solo  esemplare,
depositato  all'archivio  del  Consiglio  d'Europa.   Il   Segretario
Generale  del  Consiglio  d'Europa  ne  trasmette  copia  certificata
conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa come anche  a
ciascuno Stato non membro che ha aderito alla Convenzione.