(Secondo Protocollo addizionale-art. 9)
                               Art. 9. 
                 Audizione mediante videoconferenza 
 
    1. Se una persona che si trova nel territorio di una  Parte  deve
essere ascoltata in qualita' di testimone o di perito dalle autorita'
giudiziarie di un'altra Parte, quest'ultima  puo'  chiedere,  qualora
per la persona in questione non sia opportuno o  possibile  comparire
personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga  mediante
videoconferenza conformemente ai paragrafi da 2 - 7. 
    2. La Parte richiesta consente all'audizione per  videoconferenza
se  il  ricorso  a  questo  metodo  non  e'  contrario  ai   principi
fondamentali del suo  diritto  e  a  condizione  che  disponga  degli
strumenti  tecnici  per  effettuare  l'audizione.  Qualora  la  Parte
richiesta non disponga degli  strumenti  tecnici  per  realizzare  la
videoconferenza, questi le possono essere messi a disposizione  dalla
Parte richiedente con l'accordo di quest'ultima. 
    3. Le domande di audizione mediante  videoconferenza  contengono,
oltre alle informazioni di cui  all'articolo  14  della  Convenzione,
l'indicazione del motivo per cui non  e'  opportuna  o  possibile  la
presenza del  testimone  o  del  perito,  e  il  nome  dell'autorita'
giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione. 
    4. L'autorita'  giudiziaria  della  Parte  richiesta  dispone  la
comparizione della persona in questione secondo le  forme  prescritte
dalla propria legislazione. 
    5.  All'audizione  mediante  videoconferenza  si   applicano   le
seguenti disposizioni: 
      (a)  l'audizione  ha  luogo   in   presenza   di   un'autorita'
giudiziaria della Parte richiesta,  se  necessario  assistita  da  un
interprete;   tale   autorita'    provvede    anche    a    garantire
l'identificazione della persona da ascoltare, nonche' il rispetto dei
principi fondamentali del diritto della Parte richiesta.  Se  ritiene
che durante  l'audizione  si  violino  i  principi  fondamentali  del
diritto della Parte richiesta, l'autorita'  giudiziaria  della  Parte
richiesta  prende  immediatamente  i  provvedimenti   necessari   per
assicurare che l'audizione si svolga secondo tali principi; 
      (b) le competenti autorita' delle Parti richiedente e richiesta
concordano, all'occorrenza, misure  relative  alla  protezione  della
persona da ascoltare; 
      (c)  l'audizione  e'   condotta   direttamente   dall'autorita'
giudiziaria della Parte richiedente o sotto la sua direzione, secondo
il diritto interno; 
      (d) su domanda della  Parte  richiedente  o  della  persona  da
ascoltare, la Parte richiesta provvede affinche'  detta  persona  sia
assistita, all'occorrenza, da un interprete; 
      (e) la persona da ascoltare puo' avvalersi  della  facolta'  di
non testimoniare  che  le  e'  riconosciuta  per  legge  dalla  Parte
richiesta o dalla Parte richiedente. 
    6. Fatte salve  le  misure  convenute  per  la  protezione  delle
persone, al  termine  dell'audizione  l'autorita'  giudiziaria  della
Parte richiesta redige un  verbale  indicante  la  data  e  il  luogo
dell'audizione, l'identita' della persona ascoltata, l'identita' e la
qualifica di tutte le altre persone della Parte richiesta  che  hanno
partecipato all'audizione, le eventuali prestazioni di  giuramento  e
le condizioni tecniche  in  cui  si  e'  svolta  l'audizione.  Questo
documento  e'  trasmesso  dall'autorita'   competente   della   Parte
richiesta all'autorita' competente della Parte richiedente. 
    7. Ogni  Parte  prende  le  misure  necessarie  affinche',  nelle
audizioni  di  testimoni  o  periti  effettuate  nel  suo  territorio
conformemente  al  presente  articolo,   se   questi   rifiutano   di
testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimoniano  il  vero,  il
suo  diritto  nazionale  si  applichi  come   si   applicherebbe   se
l'audizione  avesse  avuto  luogo  nell'ambito  di  un   procedimento
nazionale. 
    8. Le Parti possono inoltre applicare,  a  loro  discrezione,  le
disposizioni del presente articolo, se e' il caso e con  il  consenso
delle loro competenti autorita' giudiziarie, alle audizioni  mediante
videoconferenza cui partecipa l'accusato o la persona  indiziata.  In
tal caso, la decisione di tenere la videoconferenza  e  le  modalita'
del suo svolgimento devono essere oggetto di un accordo fra le  Parti
interessate ed  essere  conformi  al  loro  diritto  nazionale  e  ai
pertinenti  strumenti  internazionali.  Le  audizioni  cui  partecipa
l'accusato o l'indiziato  possono  svolgersi  soltanto  con  il  loro
consenso. 
    9. Ogni Stato contraente puo',  in  qualsiasi  momento,  mediante
dichiarazione  trasmessa  al  Segretario   Generale   del   Consiglio
d'Europa, dichiarare che non intende avvalersi della facolta', di cui
al paragrafo 8 del presente articolo, di  applicare  le  disposizioni
del presente articolo anche alle audizioni  mediante  videoconferenza
cui partecipa l'accusato o l'indiziato.