Art. 9. Audizione mediante videoconferenza 1. Se una persona che si trova nel territorio di una Parte deve essere ascoltata in qualita' di testimone o di perito dalle autorita' giudiziarie di un'altra Parte, quest'ultima puo' chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza conformemente ai paragrafi da 2 - 7. 2. La Parte richiesta consente all'audizione per videoconferenza se il ricorso a questo metodo non e' contrario ai principi fondamentali del suo diritto e a condizione che disponga degli strumenti tecnici per effettuare l'audizione. Qualora la Parte richiesta non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi le possono essere messi a disposizione dalla Parte richiedente con l'accordo di quest'ultima. 3. Le domande di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della Convenzione, l'indicazione del motivo per cui non e' opportuna o possibile la presenza del testimone o del perito, e il nome dell'autorita' giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione. 4. L'autorita' giudiziaria della Parte richiesta dispone la comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione. 5. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni: (a) l'audizione ha luogo in presenza di un'autorita' giudiziaria della Parte richiesta, se necessario assistita da un interprete; tale autorita' provvede anche a garantire l'identificazione della persona da ascoltare, nonche' il rispetto dei principi fondamentali del diritto della Parte richiesta. Se ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto della Parte richiesta, l'autorita' giudiziaria della Parte richiesta prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione si svolga secondo tali principi; (b) le competenti autorita' delle Parti richiedente e richiesta concordano, all'occorrenza, misure relative alla protezione della persona da ascoltare; (c) l'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' giudiziaria della Parte richiedente o sotto la sua direzione, secondo il diritto interno; (d) su domanda della Parte richiedente o della persona da ascoltare, la Parte richiesta provvede affinche' detta persona sia assistita, all'occorrenza, da un interprete; (e) la persona da ascoltare puo' avvalersi della facolta' di non testimoniare che le e' riconosciuta per legge dalla Parte richiesta o dalla Parte richiedente. 6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell'audizione l'autorita' giudiziaria della Parte richiesta redige un verbale indicante la data e il luogo dell'audizione, l'identita' della persona ascoltata, l'identita' e la qualifica di tutte le altre persone della Parte richiesta che hanno partecipato all'audizione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si e' svolta l'audizione. Questo documento e' trasmesso dall'autorita' competente della Parte richiesta all'autorita' competente della Parte richiedente. 7. Ogni Parte prende le misure necessarie affinche', nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel suo territorio conformemente al presente articolo, se questi rifiutano di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimoniano il vero, il suo diritto nazionale si applichi come si applicherebbe se l'audizione avesse avuto luogo nell'ambito di un procedimento nazionale. 8. Le Parti possono inoltre applicare, a loro discrezione, le disposizioni del presente articolo, se e' il caso e con il consenso delle loro competenti autorita' giudiziarie, alle audizioni mediante videoconferenza cui partecipa l'accusato o la persona indiziata. In tal caso, la decisione di tenere la videoconferenza e le modalita' del suo svolgimento devono essere oggetto di un accordo fra le Parti interessate ed essere conformi al loro diritto nazionale e ai pertinenti strumenti internazionali. Le audizioni cui partecipa l'accusato o l'indiziato possono svolgersi soltanto con il loro consenso. 9. Ogni Stato contraente puo', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che non intende avvalersi della facolta', di cui al paragrafo 8 del presente articolo, di applicare le disposizioni del presente articolo anche alle audizioni mediante videoconferenza cui partecipa l'accusato o l'indiziato.