(Terzo protocollo addizionale-art. 11)
                              Art. 11. 
                              Transito 
 
    Se un individuo estradato  in  procedura  semplificata  verso  il
territorio della  Parte  richiedente  viene  fatto  transitare  nelle
condizioni previste all'articolo 21 della Convenzione,  si  applicano
le seguenti disposizioni: 
      a) la domanda di transito deve contenere le informazioni di cui
all'articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo; 
      b) la Parte a cui e' chiesto  di  concedere  il  transito  puo'
richiedere informazioni complementari se le informazioni di cui  alla
lettera a non sono sufficienti per decidere in merito al transito.