Art. 11. Transito Se un individuo estradato in procedura semplificata verso il territorio della Parte richiedente viene fatto transitare nelle condizioni previste all'articolo 21 della Convenzione, si applicano le seguenti disposizioni: a) la domanda di transito deve contenere le informazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo; b) la Parte a cui e' chiesto di concedere il transito puo' richiedere informazioni complementari se le informazioni di cui alla lettera a non sono sufficienti per decidere in merito al transito.