(Terzo protocollo addizionale-art. 15)
                              Art. 15. 
                              Adesione 
 
    Ogni Stato non  membro  che  ha  aderito  alla  Convenzione  puo'
aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore. 
    L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione
presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
    Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore  il  primo
giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi  a
decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.