(Terzo protocollo addizionale-art. 16)
                              Art. 16. 
                      Applicazione territoriale 
 
    Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito
del proprio  strumento  di  ratifica,  accettazione,  approvazione  o
adesione, indicare il o i territori ai quali si applica  il  presente
Protocollo. 
    Ogni Stato puo', in qualsiasi altro momento successivo,  mediante
una dichiarazione indirizzata al Segretario  Generale  del  Consiglio
d'Europa,  estendere  l'applicazione  del   presente   Protocollo   a
qualsiasi altro territorio indicato  nella  dichiarazione.  Per  tale
territorio, il Protocollo entra in vigore il primo  giorno  del  mese
successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere  dalla
data di ricevimento  della  dichiarazione  da  parte  del  Segretario
Generale. 
    Ogni  dichiarazione  fatta  in  applicazione  dei  due  paragrafi
precedenti  puo'  essere  ritirata,  per  quanto  riguarda  qualsiasi
territorio indicato in  tale  dichiarazione,  mediante  notificazione
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il  ritiro
ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un
periodo di sei mesi a  decorrere  dalla  data  di  ricevimento  della
notificazione da parte del Segretario Generale.