(Terzo protocollo addizionale-art. 19)
                              Art. 19. 
                            Notificazioni 
 
    Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa  notifichera'  agli
Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito  al
presente Protocollo: 
      a) ogni firma; 
      b) il deposito di ogni  strumento  di  ratifica,  accettazione,
approvazione o adesione; 
      e) ogni  data  d'entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo
conformemente ai suoi articoli 14 e 15; 
      d)  ogni  dichiarazione  emessa  in  virtu'   dell'articolo   4
paragrafo 5, dell'articolo 5, dell'articolo  16  e  dell'articolo  17
paragrafo 1 e ogni ritiro di tali dichiarazioni; 
      e) ogni riserva  formulata  in  applicazione  dell'articolo  17
paragrafo 2 e ogni ritiro di tali riserve; 
      f)  ogni   notificazione   ricevuta   in   applicazione   delle
disposizioni dell'articolo 18  e  la  data  alla  quale  la  denuncia
produrra' effetto; 
      g)   ogni   altro   atto,   dichiarazione,   notificazione    o
comunicazione relativi al presente Protocollo. 
    In fede di che, i sottoscritti, debitamente  autorizzati  a  tale
scopo, hanno firmato il presente Protocollo. 
    Fatto a Strasburgo,  il  10  novembre  2010,  in  francese  e  in
inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in  un  solo  esemplare
che  sara'  depositato  negli  archivi  del  Consiglio  d'Europa.  Il
Segretario  Generale  del  Consiglio  d'Europa  ne   inviera'   copia
certificata conforme a ciascuno  degli  Stati  membri  del  Consiglio
d'Europa  e  a  ciascuno  degli  Stati  non  membri   aderenti   alla
Convenzione.