Art. 19. Notificazioni Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; e) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 14 e 15; d) ogni dichiarazione emessa in virtu' dell'articolo 4 paragrafo 5, dell'articolo 5, dell'articolo 16 e dell'articolo 17 paragrafo 1 e ogni ritiro di tali dichiarazioni; e) ogni riserva formulata in applicazione dell'articolo 17 paragrafo 2 e ogni ritiro di tali riserve; f) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 e la data alla quale la denuncia produrra' effetto; g) ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione relativi al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo, il 10 novembre 2010, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ciascuno degli Stati non membri aderenti alla Convenzione.