(Terzo protocollo addizionale-art. 5)
                               Art. 5. 
      Rinuncia all'applicazione della regola della specialita' 
 
    Al momento della firma o al  momento  del  deposito  del  proprio
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione,  oppure
in qualsiasi altro momento successivo,  ogni  Stato  puo'  dichiarare
inapplicabili le regole previste all'articolo  14  della  Convenzione
se, conformemente all'articolo 4 del presente Protocollo, l'individuo
da esso estradato: 
      a) acconsente all'estradizione; o 
      b) avendo acconsentito all'estradizione, rinuncia espressamente
all'applicazione della regola della specialita'.