Art. 5. Rinuncia all'applicazione della regola della specialita' Al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, ogni Stato puo' dichiarare inapplicabili le regole previste all'articolo 14 della Convenzione se, conformemente all'articolo 4 del presente Protocollo, l'individuo da esso estradato: a) acconsente all'estradizione; o b) avendo acconsentito all'estradizione, rinuncia espressamente all'applicazione della regola della specialita'.