Art. 13. Dichiarazioni e riserve Ogni riserva espressa da uno Stato su una disposizione della Convenzione o dei suoi protocolli addizionali e che non e' modificata dal presente Protocollo si applichera' anche a quest'ultimo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Lo stesso vale per le dichiarazioni fatte a proposito o in virtu' di una disposizione della Convenzione o dei suoi protocolli addizionali. Le riserve e le dichiarazioni emesse da uno Stato sulle disposizioni della Convenzione ma modificate dal presente Protocollo non si applicheranno nelle relazioni tra la Parti aderenti al presente Protocollo. Sul presente Protocollo non puo' essere emessa alcuna riserva, salvo le riserve previste all'articolo 10 paragrafo 3 e all'articolo 21 paragrafo 5 della Convenzione nella forma modificata dal presente Protocollo e quelle previste all'articolo 6 paragrafo 3 del presente Protocollo. Il principio di reciprocita' puo' essere applicato per tutte le riserve. Ogni Stato puo' ritirare, in tutto o in parte, una riserva o una dichiarazione da esso formulata conformemente al presente Protocollo mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrra' effetto alla data della sua ricezione.