(Quarto protocollo addizionale-art. 13)
                              Art. 13. 
                       Dichiarazioni e riserve 
 
    Ogni riserva espressa da uno  Stato  su  una  disposizione  della
Convenzione o dei suoi protocolli addizionali e che non e' modificata
dal presente Protocollo si applichera' anche a quest'ultimo,  a  meno
che questo Stato non esprima intenzione contraria  al  momento  della
firma o al momento del deposito del proprio  strumento  di  ratifica,
accettazione,  approvazione  o  adesione.  Lo  stesso  vale  per   le
dichiarazioni fatte a proposito o in virtu' di una disposizione della
Convenzione o dei suoi protocolli addizionali. 
    Le  riserve  e  le  dichiarazioni  emesse  da  uno  Stato   sulle
disposizioni della Convenzione ma modificate dal presente  Protocollo
non si  applicheranno  nelle  relazioni  tra  la  Parti  aderenti  al
presente Protocollo. 
    Sul presente Protocollo non puo' essere  emessa  alcuna  riserva,
salvo le riserve previste all'articolo 10 paragrafo 3 e  all'articolo
21 paragrafo 5 della Convenzione nella forma modificata dal  presente
Protocollo e quelle previste all'articolo 6 paragrafo 3 del  presente
Protocollo. Il principio di reciprocita' puo'  essere  applicato  per
tutte le riserve. 
    Ogni Stato puo' ritirare, in tutto o in parte, una riserva o  una
dichiarazione da esso formulata conformemente al presente  Protocollo
mediante una dichiarazione indirizzata  al  Segretario  Generale  del
Consiglio  d'Europa,  che  produrra'  effetto  alla  data  della  sua
ricezione.