(Quarto protocollo addizionale-art. 5)
                               Art. 5. 
                              Transito 
 
    L'articolo 21 della Convenzione e' sostituito dalle  disposizioni
seguenti: 
«Transito 
    Il  transito  attraverso  il  territorio  di  una   delle   Parti
Contraenti sara' consentito, previa presentazione di una  domanda  di
transito, alla condizione che non si tratti di un  reato  considerato
dalla Parte richiesta del transito come rivestente natura politica  o
puramente militare nel senso degli articoli  3  e  4  della  presente
Convenzione. 
    La richiesta di transito conterra' le informazioni seguenti; 
      a) l'identita' dell'estradando, compresa  la  sua  cittadinanza
per quanto nota; 
      b) l'autorita' che richiede il transito; 
      e) l'esistenza di un mandato d'arresto  o  di  qualsiasi  altro
atto avente la stessa forza o di una sentenza esecutiva e la conferma
che l'individuo deve essere estradato; 
      d) la natura e la qualificazione legale del reato, compreso  il
massimo della  pena  prevista  o  la  pena  inflitta  nella  sentenza
definitiva; 
      e) una descrizione delle circostanze  del  reato,  compresi  la
data, il luogo e il grado di partecipazione dell'estradando. 
    In  caso  di   atterraggio   fortuito,   la   Parte   richiedente
certifichera' immediatamente l'esistenza di uno  degli  atti  di  cui
all'articolo 12 paragrafo 2 lettera a. Tale notificazione conseguira'
gli stessi effetti della  domanda  d'arresto  provvisorio  nel  senso
dell'articolo 16 e la Parte richiedente trasmettera' una  domanda  di
transito alla Parte sul cui territorio e' avvenuto l'atterraggio. 
    Il transito d'un cittadino, nel senso dell'articolo 6, del  Paese
richiesto del transito potra' essere rifiutato. 
    Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito
del proprio  strumento  di  ratifica,  accettazione,  approvazione  o
adesione, dichiarare che si  riserva  il  diritto  di  consentire  il
transito di un individuo soltanto  alle  stesse  condizioni  che  per
l'estradizione o a talune di esse. 
    L'individuo  richiesto  non   sara'   estradato   attraverso   un
territorio nel quale vi sarebbe ragione per ritenere che la sua  vita
o la sua liberta' puo' essere minacciata per motivo della sua  razza,
religione o cittadinanza o delle sue opinioni politiche.»