Art. 8. Composizione amichevole La Convenzione e' completata, con la seguente disposizione: «Composizione amichevole Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sara' tenuto al corrente dell'esecuzione della Convenzione e dei suoi protocolli addizionali e facilitera', per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficolta' sollevata dalla loro interpretazione ed esecuzione.»