(Quarto protocollo addizionale-art. 9)
                               Art 9. 
                     Firma ed entrata in vigore 
 
    Il presente Protocollo e' aperto alla firma  degli  Stati  membri
del Consiglio d'Europa che  hanno  aderito  alla  Convenzione  o  che
l'hanno firmata.  Esso  e'  sottoposto  a  ratifica,  accettazione  o
approvazione. Uno Stato firmatario non puo' ratificare,  accettare  o
approvare  il  presente  Protocollo  senza  avere  precedentemente  o
contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la  Convenzione.
Gli strumenti  di'  ratifica,  accettazione  o  approvazione  saranno
depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
    II presente Protocollo entra in vigore il primo giorno  del  mese
successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere  dalla
data di deposito del terzo  strumento  di  ratifica»  accettazione  o
approvazione. 
    Per  ogni  Stato  firmatario  che  deposita  successivamente   io
strumento di ratifica, accettazione  o  approvazione,  il  Protocollo
entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza  di
un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.