Art 9. Firma ed entrata in vigore Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno aderito alla Convenzione o che l'hanno firmata. Esso e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non puo' ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di' ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. II presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica» accettazione o approvazione. Per ogni Stato firmatario che deposita successivamente io strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.