Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  di  cui  agli
articoli 9, 13 e 17 del Trattato di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), valutati in euro 26.434 annui a decorrere dall'anno 2019,
e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 12  e  25  del  medesimo
Trattato, pari a  euro  17.100  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,
nonche' agli oneri derivanti dalle spese  di  missione  di  cui  agli
articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), valutati in euro 44.895 annui a decorrere dall'anno 2019,
e dalle rimanenti spese di cui agli  articoli  7  e  8  del  medesimo
Trattato, pari a euro 5.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.