TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan e la qui di seguito denominati "Parti Contraenti", desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale, hanno stabilito quanto segue: Articolo 1 Oggetto 1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano, su richiesta, a prestarsi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia penale. 2. Tale assistenza comprende: (a) la ricerca e l'identificazione di persone; (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali; (c) la citazione di testimoni, parti offese e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente della Parte Richiedente; (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; (e) l'assunzione di interrogatori e di dichiarazioni di persone; (f) il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; (g) l'espletamento di perizie, l'esame di luoghi, documenti o cose; (h) l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, congelamenti e confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato; (i) lo scambio di informazioni in materia di diritto nazionale (j) la comunicazione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; (k) qualsiasi altra forma di assistenza, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta. 3. Il presente Trattato non si applica: (a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della liberta' personale; (b) all'estradizione di persone; (c) all'esecuzione di sentenze penali, fatte salve le disposizioni contenute nel presente Trattato in materia di confisca dei beni; (d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena; (e) al trasferimento dei procedimenti penali.