(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 1)
                 TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA 
                          IN MATERIA PENALE 
                                 TRA 
                       LA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
                    LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN 
 
  La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan e la  qui  di
seguito denominati "Parti Contraenti", 
  desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due  Paesi
con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base  del  reciproco
rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; 
  ritenendo che tale obiettivo puo'  essere  conseguito  mediante  la
conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia
di assistenza giudiziaria nel settore penale, 
  hanno stabilito quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Le  Parti,  in  conformita'  alle  disposizioni  del   presente
Trattato, si impegnano,  su  richiesta,  a  prestarsi  reciprocamente
assistenza giudiziaria in materia penale. 
  2. Tale assistenza comprende: 
    (a) la ricerca e l'identificazione di persone; 
    (b) la notifica di  atti  e  documenti  relativi  a  procedimenti
penali; 
    (c) la citazione di testimoni,  parti  offese  e  periti  per  la
comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente della  Parte
Richiedente; 
    (d) l'acquisizione  e  la  trasmissione  di  atti,  documenti  ed
elementi di prova; 
    (e) l'assunzione di interrogatori e di dichiarazioni di persone; 
    (f) il trasferimento temporaneo di persone detenute  al  fine  di
rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; 
    (g) l'espletamento di perizie, l'esame  di  luoghi,  documenti  o
cose; 
    (h) l'esecuzione  di  perquisizioni,  sequestri,  congelamenti  e
confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato; 
    (i) lo scambio di informazioni in materia di diritto nazionale 
    (j)  la  comunicazione  di  sentenze  penali  e  di  informazioni
estratte dagli archivi giudiziari; 
    (k) qualsiasi altra forma di assistenza, ad eccezione  di  quanto
previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, che non contrasti con
le leggi della Parte Richiesta. 
  3. Il presente Trattato non si applica: 
    (a) all'esecuzione  di  ordini  di  arresto  o  di  altre  misure
restrittive della liberta' personale; 
    (b) all'estradizione di persone; 
    (c)  all'esecuzione  di   sentenze   penali,   fatte   salve   le
disposizioni contenute nel presente Trattato in materia  di  confisca
dei beni; 
    (d)  al  trasferimento   della   persona   condannata   ai   fini
dell'esecuzione della pena; 
    (e) al trasferimento dei procedimenti penali.