(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 10)
 
                             Articolo 10 
 
            Assunzione Probatoria nella Parte Richiedente 
 
  1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, cita una
persona a comparire dinanzi all'Autorita' competente  nel  territorio
della  Parte  Richiedente  al   fine   di   rendere   interrogatorio,
testimonianza, di essere ascoltata come  perito  ovvero  di  compiere
altre   attivita'   processuali.   La   Parte    Richiesta    informa
tempestivamente la Parte Richiedente  della  disponibilita'  di  tale
persona. 
  2. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta
di notifica della citazione a comparire dinanzi ad  un'Autorita'  del
territorio della Parte Richiedente non piu' tardi di sessanta  giorni
prima del giorno previsto per la comparizione,  salvo  che  la  Parte
Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i  casi
urgenti. 
  3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la  misura  in  cui
sono concessi alla persona citata indennita' e rimborsi spese.