Articolo 10 Assunzione Probatoria nella Parte Richiedente 1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorita' competente nel territorio della Parte Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attivita' processuali. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della disponibilita' di tale persona. 2. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorita' del territorio della Parte Richiedente non piu' tardi di sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti. 3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennita' e rimborsi spese.