(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 11)
 
                             Articolo 11 
 
                 Garanzie e Principio di Specialita' 
 
  1. La persona che si trova nel territorio della  Parte  Richiedente
ai sensi del precedente Articolo 10: 
    (a) non puo' essere indagata,  perseguita,  giudicata,  arrestata
ne' sottoposta ad altra misura  privativa  della  liberta'  personale
dalla Parte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente
alla sua entrata nel territorio di detta Parte; 
    (b) non puo' essere costretta a  rendere  testimonianza  o  altre
dichiarazioni  ne'  a  partecipare  a  qualsiasi  atto   relativo   a
procedimento  diverso  da  quello  menzionato  nella   richiesta   di
assistenza, se non previo consenso  della  Parte  Richiesta  e  della
persona stessa. 
  2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere  effetto  se
la persona ivi menzionata: 
    (a) non ha lasciato il territorio della Parte  Richiedente  entro
trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che
la sua presenza non e' piu' necessaria. Tale termine non comprende il
periodo durante il quale la persona non  ha  lasciato  il  territorio
della Parte Richiedente per cause di forza maggiore; 
    (b)  avendo  lasciato  il  territorio  della  Parte  Richiedente,
volontariamente vi fa ritorno. 
  3. La persona che ha ricevuto la citazione di fronte  all'Autorita'
competente e non compare o si  rifiuta  di  rendere  dichiarazioni  o
fornire altri elementi di prova, ovvero di partecipare ad altri  atti
processuali ai sensi degli Articoli 9 e 10 del presente Trattato, non
puo' essere sottoposta, per la sua  mancata  comparizione  o  il  suo
rifiuto, a misure coercitive o privative  della  liberta'  personale,
ivi  compreso  l'accompagnamento  coattivo.  A   richiesta,   possono
applicarsi eventuali sanzioni di altra  natura  che  la  legge  della
Parte Richiesta prevede in circostanze simili. 
  4. Il testimone, la  persona  offesa  o  il  perito,  ascoltato  in
conformita' agli Articoli 9 e 10, e'  comunque  responsabile  per  il
contenuto della dichiarazione testimoniale, della relazione  peritale
ovvero per gli altri  elementi  di  prova  forniti  nel  corso  della
comparizione, in conformita' alle rispettive legislazioni della Parte
Richiesta e della Parte  Richiedente  e  fatta  salva  la  rispettiva
giurisdizione di ciascuna Parte sul reato.