Articolo 11 Garanzie e Principio di Specialita' 1. La persona che si trova nel territorio della Parte Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10: (a) non puo' essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata ne' sottoposta ad altra misura privativa della liberta' personale dalla Parte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detta Parte; (b) non puo' essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni ne' a partecipare a qualsiasi atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso della Parte Richiesta e della persona stessa. 2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata: (a) non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che la sua presenza non e' piu' necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente per cause di forza maggiore; (b) avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente, volontariamente vi fa ritorno. 3. La persona che ha ricevuto la citazione di fronte all'Autorita' competente e non compare o si rifiuta di rendere dichiarazioni o fornire altri elementi di prova, ovvero di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli Articoli 9 e 10 del presente Trattato, non puo' essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della liberta' personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo. A richiesta, possono applicarsi eventuali sanzioni di altra natura che la legge della Parte Richiesta prevede in circostanze simili. 4. Il testimone, la persona offesa o il perito, ascoltato in conformita' agli Articoli 9 e 10, e' comunque responsabile per il contenuto della dichiarazione testimoniale, della relazione peritale ovvero per gli altri elementi di prova forniti nel corso della comparizione, in conformita' alle rispettive legislazioni della Parte Richiesta e della Parte Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuna Parte sul reato.